Entro il prossimo 31 gennaio, chi ha a carico almeno tre figli minori e sia in possesso di un ISE al di sotto di € 24.377,39, può chiedere al proprio Comune l’assegno al nucleo familiare, che è pari ad € 135,43 mensili, ossia € 1.760,59 annuali (in quanto dura per 13 mensilità).
Tali importi, naturalmente, si riferiscono all’anno 2012 e a un nucleo familiare standard (composto cioè da cinque persone, di cui almeno tre minorenni).
NOTA BENE
Ai fini della determinazione dell’ISE non si tiene conto dell’IMU, bensì della vecchia disciplina dell’ICI.
La prestazione
La prestazione è cumulabile con qualsiasi altro trattamento di famiglia e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali, è bene specificare che per poter beneficiare dell’agevolazione è necessario:
– essere cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato;
– avere un nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre figli minori;
– essere in possesso di risorse reddituali e patrimoniali, riferite al nucleo familiare, calcolate in base all’ISE, non superiori ai valori annualmente stabiliti.
L’importo della prestazione
A seguito della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI), l’ammontare dell’assegno, per l’anno 2012, è pari a € 135,43, equivalenti a € 1.760,59 annuali (13 mensilità).
REQUISITI ED IMPORTI
Valori
Anno 2012
Anno 2013 (**)
Assegno mensile
€ 135,43
€ 139,50
Assegno annuo totale (13 mensilità)
€ 1.760,59
€ 1.813,50
Valore ISE per il diritto alla prestazione (*)
€ 24.377,39
€ 25.108,72
Valore ISE per la misura della prestazione (*)
€ 22.616,80
€ 23.295,22
(*) Il valore ISE per il diritto alla prestazione si riferisce a un nucleo familiare standard (composto da cinque persone). Per nuclei di composizione diversa, i dati dovranno essere riparametrati.
(**) Dati provvisori in attesa della pubblicazione in G.U. del comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei ministri.
ATTENZIONE – Affinché la famiglia possa aver diritto all’intera prestazione è richiesto che il valore ISE non superi l’importo pari alla differenza dell’ISE previsto per il diritto alla prestazione e la misura dell’assegno su basa annua, ossia: 24.377,39 – 1.760,59= 22.616,80.
La liquidazione
L’assegno è erogato direttamente dall’INPS con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio), per i dati ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre. A tal fine, il richiedente deve indicare sulla domanda come ricevere il pagamento, scegliendo tra bonifico bancario o postale.
La domanda dovrà essere presentata allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale localizzato per CAP, previa presentazione dei seguenti documenti:
– documento di riconoscimento (carta d’identità, patente, passaporto, ecc.);
– codice fiscale;
– lettera originale che attesti la disponibilità del pagamento, trasmessa all’interessato via posta prioritaria.
Il termine
La domanda, come sopra specificato, deve essere trasmessa al Comune di residenza entro il prossimo 31 gennaio, allegandovi la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), attestante la situazione reddituale e quella patrimoniale del nucleo familiare, ai fini ISE.
NOTA BENE
I redditi da prendere in considerazione sono quelli che risultano dall’ultima dichiarazione fiscale dei membri del nucleo familiare.
Patrimonio immobiliare da indicare
Affinché sia possibile beneficiare degli assegni comunali (sia assegno familiare che di maternità) è necessario presentare al Comune una dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) che contiene la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare.
NOTA BENE
I patrimoni a cui fare riferimento, mobiliari e immobiliari, sono quelli posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della Dsu.
A tal proposito Le ricordiamo che la voce del patrimonio immobiliare segue la disciplina dell’ICI, ossia il valore che scaturisce dal prodotto della rendita catastale, rivalutata del 5%, per il moltiplicatore “100”, quindi non quella dell’IMU.
L’INAIL, con un comunicato stampa diffuso sul proprio sito, ha reso noto che entro la fine del mese corrente bisogna rinnovare l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici. La polizza del costo di € 12,91 annui, interessa donne e uomini, tra i 18 e 65 anni, che si occupano soltanto della cura della casa, gratuitamente e senza subordinazione.
Rimangono invece esclusi dal pagamento del citato importo coloro che svolgono altra attività che comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.
I soggetti assicurabili
L’obbligo assicurativo è rivolto esclusivamente ai seguenti soggetti:
– coloro che, avendo già compiuto 18 anni, lavorano unicamente in casa per la cura dei membri della famiglia (ad esempio ragazzi o ragazze maggiorenni in attesa di prima occupazione);
– i pensionati, di entrambi i sessi, entro i 65 anni;
– i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia;
– gli studenti che dimorano nella città di residenza o in località diversa, che si occupano anche dell’ambiente in cui abitano;
– i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni (CIG);
– i lavoratori in mobilità;
– i lavoratori stagionali, temporanei e a tempo determinato
La rendita
Qualora l’assicurato rimanga vittima di un infortunio grave, avrà diritto a una rendita, solo se l’invalidità permanente che ne deriva è pari o superiore al 27%. Il vitalizio è vita natural durante, con un importo compreso tra € 166,79 mensili, per i casi meno gravi (invalidità del 27%) ed €1.158,33 al mese per le inabilità al 100%.
Inoltre, Le ricordiamo che dal 17 maggio 2006 nella tutela assicurativa è compreso anche il rischio di morte, con la concessione della rendita ai superstiti.
L’ITER per assicurarsi
L’iter procedurale da seguire per assicurarsi è il seguente:
– ritirare il bollettino di pagamento (intestato ad INAIL Assicurazione Infortuni Domestici, P.le Pastore, 6 – 00144 Roma) presso gli uffici postali, le Sedi INAIL territorialmente competenti o Associazioni di categoria (Donne Europee Federcasalinghe, Moica e Scale Ugl);
– compilarlo in tutte le sue parti facendo attenzione a inserire esattamente i dati e soprattutto il codice fiscale;
– versare l’importo di € 12,91 presso gli uffici postali alla data di maturazione dei requisiti assicurativi.
NOTA BENE
Tale importo (o premio) non è frazionabile su base mensile, ed è deducibile ai fini fiscali.
Chi invece si è già iscritto negli anni passati riceverà, entro la fine di ogni anno, una lettera dell’INAIL con il bollettino precompilato contenente anche i dati dell’assicurato e l’importo da versare entro il 31 gennaio. Se tale termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
In caso di mancata ricezione della lettera, l’interessato dovrà utilizzare lo specifico bollettino di c/c n. 30621049 di € 12,91 intestato a: “INAIL Assicurazione Infortuni Domestici, P.le Pastore, 6 – 00144 Roma”.
RICHIESTA ONLINE DEL BOLLETTINO DI PAGAMENTO
Il bollettino di pagamento può essere richiesto anche in via telematica. Tale funzione potrà essere utilizzata sia da coloro che non hanno ricevuto il bollettino di pagamento al proprio domicilio o lo hanno smarrito e sia da coloro che devono effettuare la prima iscrizione.
Gli strumenti di pagamento
Per effettuare il pagamento si può scegliere tra i seguenti metodi:
– bollettino postale, dove la ricevuta di pagamento costituisce la polizza assicurativa stessa;
– bonifico bancario;
– online, con carta di credito Visa o Mastercard;
– carta prepagata Postepay;
– Bancoposta.
Nel caso in cui si scelga il conto corrente postale, è necessario registrarsi al portale dell’INAIL (www.inail.it), per richiedere il bollettino precompilato. Ciò vale sia nel caso di prima iscrizione sia se non si è mai ricevuto per posta il tagliando o lo si sia smarrito.
Mentre in caso di bonifico bancario l’interessato dovrà indicare:
– il codice IBAN n. IT90D0760103200000030625008;
– nella causale del bonifico:
il nome e cognome dell’interessato;
il codice fiscale dell’interessato;
l’anno di competenza del premio;
il codice utente.
Soggetti esonerati
Non sono tenuti al versamento i soggetti con un reddito personale pari o inferiore ad € 4.648,11 o con reddito complessivo del nucleo familiare non superiore ad €9.296,22, in quanto il costo dell’assicurazione è sostenuto direttamente dallo Stato.
I soggetti per i quali il pagamento del premio è a carico dello Stato:
– in caso di prima iscrizione devono compilare il modulo di autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti per l’esonero. Il modello di autocertificazione è anche reperibile presso le Associazioni delle casalinghe, i Patronati, le Sedi INAIL e, una volta compilato, può essere consegnato agli stessi;
– per gli anni successivi alla prima iscrizione:
se rientrano nei limiti di reddito restano automaticamente assicurati senza effettuare nessuna comunicazione;
se superano i limiti di reddito devono pagare il premio di 12,91 euro entro il 31 gennaio.
L’Agenzia Entrate ha fornito importanti chiarimenti con la Risoluzione n.1/E del 10 gennaio 2013, in tema di numerazione delle fatture.
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Sono state molte le richieste rivolte, in questi giorni, dagli operatori all’Amministrazione Finanziaria. A gettare nel caos i contribuenti e gli intermediari è stato il recepimento della Direttiva n.45/2010/CE del Consiglio del 13 luglio 2010, grazie alla Legge di Stabilità 2013 (L.228/2012) e in particolare le modifiche apportate dal comma 325 lett. d) all’articolo 21, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 633/72, circa gli elementi necessari che a partire dal 1° gennaio 2013, la fattura deve contenere e, in particolare, circa il “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.
Nella Legge Finanziaria 2013 (L.228/2012) sono state inserite una serie di disposizioni in materia di fatturazione.
In particolare, è stato riscritto l’art. 21, DPR n. 633/72, denominato “Fatturazione delle operazioni”, adeguandolo alla normativa comunitaria. La citata disposizione prevede, tra l’altro, riscrivendo il comma 2, lettera b), art. 21, D.P.R. 633/1972, che nella fattura devono essere presente “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.
Premessa
Rispetto alla versione precedente dell’articolo 21, la nuova formulazione non prevede più la numerazione “in ordine progressivo per anno solare”, ma l’attribuzione di un numero univoco che la contraddistingua e la identifichi rispetto alla numerazione utilizzata negli anni precedenti.
Il numero progressivo che identifica univocamente la fattura
L’Agenzia con la Risoluzione n.1/2013 del 10 gennaio 2013 chiarisce cosa si debba intendere per numero progressivo che identifichi la fattura in “modo univoco”.
L’ Amministrazione ha precisato che è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma, qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.
Le soluzioni accettate dall’Agenzia delle Entrate
SOLUZIONE 1 (numerazione ininterrotta negli anni partendo da 1)
A decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa.
Tale numerazione progressiva è idonea a identificare in modo univoco la fattura, in considerazione della irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale.
SOLUZIONE 2 (proseguendo la numerazione 2012)
La numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012. Anche in tal caso la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l’identificazione in modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1.
Ovvio che, a parere di chi scrive, tali soluzioni risulteranno ridondanti per realtà che emettono una mole elevata di fatture ogni anno (si pensi agli istituti di radiologia, ecc.).
SOLUZIONE 3 (numerazione per anno solare come in passato o con indicazione dell’anno)
Fortunatamente l’Amministrazione apre anche a una terza soluzione: qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura.
Ad esempio, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data, l’Agenzia ritiene ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva all’interno di ciascun anno solare: Fatt. n. 1, Fatt. n. 2 , Fatt. n. 1/2013 (oppure n. 2013/1), Fatt. n. 2/2013 (oppure n. 2013/2).
I sezionali
In caso di adozione di registri IVA sezionali le predette soluzioni dovranno essere applicate per ogni serie di numerazione, individuate da una specifica lettera dell’alfabeto.
Il contribuente che utilizza due registri sezionali per le fatture emesse può adottare la seguente numerazione:
Soluzione 1:
Partendo da n.1/A e n.1/B e proseguendo per gli anni solari successivi con tale numerazione.
Soluzione 2:
Proseguendo con la numerazione del 2012: n. 400/A n. 520/B n. 401/A n. 521/B n. 402/A n. 522/B.
Soluzione 3:
Adottando il vecchio sistema o aggiungendo il riferimento all’anno:
– Sezionale A: n. 1/2013/A o n.1/A (dato che la data fattura identifica la stessa);
– Sezionale B: n. 1/2013/B o n.1/B (dato che la data fattura identifica la stessa).
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.