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Invio dati dei conti correnti

E’ partito il Sid (sistema di interscambio dati), il nuovo canale di comunicazione attraverso il quale gli altri intermediari dovranno comunicare all’anagrafe tributaria le informazioni di dettaglio dei rapporti finanziari detenuti dai propri clienti. In questo modo, banche, Poste italiane, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e tutti gli altri destinatari dell’obbligo stabilito dal Dl 201 del 2011  potranno cominciare a trasmettere all’archivio dei rapporti finanziari i dati relativi ai propri clienti.


A partire da oggi il Fisco potrà controllare i conti dei contribuenti sospetti, dal 31 ottobre, invece,  inizieranno ad affluire i dati relativi al 2011 per verifiche retroattive.

Quelli del 2012 saranno invece inviati entro il 31 marzo del prossimo anno.

Poi il rito si ripeterà entro il 20 aprile di ogni anno per i movimenti finanziari dell’anno precedente.

24/06/2013

Illeciti i sistemi di videosorveglianza occulti

Il Garante per la privacy, con il provvedimento n. 164/2013, ha vietato  il trattamento dei dati personali effettuato attraverso apparati di ripresa installati in modo occulto sul posto di lavoro.

La vicenda riguarda una società editrice di quotidiani la quale ha installato in maniera “occulta” sul posto di lavoro, all’insaputa dei lavoratori ed in violazione del diritto alla riservatezza e della dignità degli stessi, un apparto di videosorveglianza nascosti nei rilevatori di fumo e nelle lampadine di allarmi.

Il Garante ha stabilito che il trattamento dei dati operato dalla società è illecito in quanto viola il diritto alla riservatezza e della dignità dei lavoratori, nonché delle norme che ne vietano il controllo a distanza.

21/06/2013

 

Eliminata la responsabilità negli appalti

Il Governo, nel “Decreto Fare”, ha previsto l’abrogazione della disciplina sulla responsabilità solidale negli appalti.

 

Viene abrogata l’intera disciplina che prevedeva la responsabilità solidale dell’appaltatore e la responsabilità sanzonatoria del committente per il versamento delle ritenute e dell’IVA dovuta dal subappaltatore o dall’appaltatore.

In pratica l’appaltatore non risponderà più con il subappaltatore del versamento all’Erario delle ritenute fisclai sui redditi di lavoro dipendente e sull’Iva per le prestazioni collegate ai lavoratori.

Va detto tuttavia che la solidarietà tra il committente e l’appaltatore non sparisce, ma resta per quanto riguarda le retribuzioni e i contributi previdenziali e assicurativi per 2 anni.

21/06/2013

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