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Redditometro: le fasi

La prima fase è data dalla selezione di contribuenti che avviene prendendo in considerazione soltanto

 

i casi di scostamenti significativi tra reddito dichiarato ed il reddito ricostruibile sulla base di situazioni e fatti certi, nonché sulla concreta disponibilità di beni di cui l’Amministrazione possiede le informazioni relative alle specifiche caratteristiche (ad esempio, potenza dell’auto, lunghezza della barca).

Una volta stilata la lista dei contribuenti “sospetti”, gli uffici periferici, tramite un’attività istruttoria che si basa sull’acquisizione di nuove notizie, dovranno passare al vaglio i vari nominativi e decidere su quali soggetti concentrare le proprie attenzioni.

I contribuenti oggetto di controllo saranno raggiunti da una comunicazione dove vengono esposte le anomalie che l’Agenzia delle Entrate ha riscontrato e dove si invita il contribuente a comparire di persona per fornire spiegazioni su quanto è stato rilevato.

A questo punto arriva il primo confronto tra contribuente e Agenzia delle Entrate dove il contribuente può fornire chiarimenti sulle spese individuate dall’Amministrazione(per esempio dimostrando che gli acquisti sono stati realizzati con redditi esenti,  con redditi legalmente esclusi dalla base imponibile o  con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, oppure ed esempio  che le spese sono state sostenute da altri soggetti o che hanno un diverso ammontare).


La circolare 24/E chiarisce che: se il contribuente fornisce chiarimenti esaustivi relativamente a quanto rilevato dall’Agenzia delle Entrate, l’attività di accertamento si esaurisce nella prima fase del contraddittorio; diversamente se le spiegazioni non sono sufficienti, il contribuente riceve un nuovo invito al contraddittorio, con la quantificazione del maggior reddito accertabile e delle maggiori imposte e la proposta di adesione ai contenuti dell’invito.

Se contribuente definisce l’invito versando le somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, fruisce della riduzione alla metà delle sanzioni; se  non aderisce ai contenuti dell’invito al contraddittorio, il procedimento prosegue e per ogni incontro successivo viene redatto un verbale in cui si riporta sinteticamente l’eventuale ulteriore documentazione prodotta e le motivazioni addotte.

 

Con il secondo contraddittorio, si può giungere al perfezionamento dell’accertamento con adesione, che consente beneficiare della riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo. In mancanza dell’accordo, o se il contribuente non si presenta, l’ufficio emetterà l’avviso di accertamento.

19/09/2013

Durc telematico dal 2 Settembre

Stop alla richiesta ed emissione del Durc su carta dal 2/9/2013.

Infatti, sia l’emissione che la richiesta vengono effettuate via Pec, la quale dovrà essere indicata sul relativo modulo telematico di richiesta, l’inoltro della richiesta di Durc sarà consentito solo se il sistema dello sportello unico previdenziale rileva l’avvenuta registrazione, nell’apposito campo del modulo di richiesta, dell’indirizzo Pec della stazione appaltante/amministrazione procedente, delle Soa e delle imprese.

Dalla stessa data, sia per le Pubbliche Amministrazioni che per le imprese, i DURC sono recapitati dall’Inail, dalle Casse Edili e dall’Inps, esclusivamente tramite PEC, agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta.

19/9/2013

Obblighi per i contratti a progetto

Per effetto delle misure introdotte dal D.L. 76/2013, per il lavoro a progetto è ora obbligatorio il contratto scritto. 

Infatti, in assenza di forma scritta del contratto o dell’indicazione degli elementi essenziali si applica la sanzione della trasformazione della collaborazione in un ordinario rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. 

Altre modifiche riguardano il progetto che non può comportare lo svolgimento di compiti meramente “esecutivi e ripetitivi”.

L’intervento del legislatore vuole pertanto evidenziare l’incompatibilità dell’istituto con attività che si risolvano nella mera attuazione di quanto impartito dal committente (compiti meramente “esecutivi”) e che risultano elementari, cioè tali da non richiedere specifiche indicazioni di carattere operativo (compiti meramente “ripetitivi”). 

Il contratto di lavoro a progetto ha poi ottenuto altre due tutele aggiuntive, tipiche del lavoro subordinato, ossia la responsabilità solidale negli appalti e la procedura di convalida delle dimissioni e della risoluzione del rapporto. 

19/09/2013

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