TFR in busta paga
Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarLa che, dal prossimo mese di aprile, i lavoratori appartenenti al settore privato potranno chiedere l’anticipo – mensilmente in busta – del proprio Tfr (tecnicamente detto Qu.I.R. “Quota maturanda del Trattamento di fine rapporto come parte integrativa della Retribuzione”).
L’opzione, in particolare, è richiedibile su domanda da presentare al datore di lavoro, debitamente compilata e validamente sottoscritta, utilizzando l’apposito modello di cui all’Allegato A del DPCM 20 febbraio 2015, n. 29.
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La manifestazione di volontà esercitata dal lavoratore dipendente, è efficace e l’erogazione della Qu.I.R. è operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione della istanza sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018.
Dovranno invece aspettare fino ad agosto per la prima liquidazione i dipendenti delle piccole aziende (meno di 50 addetti) che accedono al finanziamento assistito da garanzia, cioè dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell’istanza (maggio 2015), comprendendo i tre mesi di arretrato (maggio/luglio).
La informiamo, inoltre, che la facoltà riguarda esclusivamente:
– i lavoratori del settore privato con anzianità di servizio di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro;
– i lavoratori che hanno già deciso di destinare il TFR ai fondi di previdenza integrativa. In questo caso, hanno la possibilità di revocare la precedente scelta per ricevere il TFR in busta paga.
Restano, invece, esclusi dalla novità:
– i lavoratori dipendenti domestici;
– i lavoratori dipendenti del settore agricolo;
– i lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi;
– i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
– i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel Registro delle Imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis della legge fallimentare;
– i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle Imprese un piano di risanamento attestato di cui all’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare;
– i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all’unità produttiva interessata dai predetti interventi;
– ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all’art. 7, della Legge 27 gennaio 2012, n. 3.
Infine, è nostra cura informarLa che da un punto di vista fiscale la Qu.I.R. è soggetta all’aliquota marginale IRPEF ordinaria, anziché alla tassazione separata.
Sarebbe quindi opportuno che ciascun lavoratore valuti la convenienza o meno che una simile scelta comporta, partendo dal presupposto che all’aumentare del reddito automaticamente diventa anche più onerosa la Qu.I.R. rispetto al TFR considerato come “buonauscita” o a quello investito nella previdenza integrativa.
La Qu.I.R. è esclusa dalla verifica del limite di reddito per il riconoscimento del c.d. bonus 80 euro, inoltre, non sarà imponibile ai fini previdenziali.
Nella Sezione “Modulistica” del nostro sito troverete il modulo per la richiesta di pagamento della Quir.
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.
Studio Anello
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