Semplificata la redazione dei modelli sulla sicurezza
Il 12 settembre 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Interministeriale (Lavoro-Trasporti-Salute) del 9 settembre 2014, che semplifica gli adempimenti formali per la redazione delle pratiche negli appalti.
Il Decreto Interministeriale in commento, che attua la disciplina prevista nel Decreto del Fare (D.L. n. 69/2013, convertita nella L. n. 98/2014), prevede sostanzialmente la semplificazione dei seguenti modelli attualmente in un uso: POS (Piano operativo di sicurezza) da parte delle imprese; PSC (Piano di sicurezza e di coordinamento) e del FO (Fascicolo dell’opera) da parte dei coordinatori per la progettazione e, infine, del PSS (Piano di sicurezza sostitutivo del Psc) da parte dei committenti. In particolare, i modelli da utilizzare sono allegati al decreto, e dopo 24 mesi dalla sua entrata in vigore, si provvederà ad effettuarne il monitoraggio, modificandone eventualmente i contenuti ove ciò si rendesse necessario.
Nel dettaglio, stiamo parlando degli adempimenti previsti dal T.U. sulla Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008), Titolo IV (“Cantieri temporanei e mobili”), intendendo per tali “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o d’ingegneria civile”.
In sostanza, si tratta di:
qualsiasi lavoro di costruzione, di manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o di equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; nonché i lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, e il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o ingegneria civile
La norma, in particolare, tocca ben quattro modelli che interessano la sicurezza del lavoro negli appalti, vale a dire:
– il Piano operativo di sicurezza (Pos);
– il Piano di sicurezza e coordinamento (Psc);
– il Fascicolo dell’opera (Fo);
– il Piano di sicurezza e coordinamento (Pss).
Il POS (Piano operativo di sicurezza) è un piano che tutte le imprese devono presentare prima di entrare in un cantiere edile, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, nuovo Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (T.U.S.L.).
Tale documento, contrariamente al piano di sicurezza e coordinamento, deve essere:
– sempre redatto da tutte le imprese che entrano in un cantiere temporaneo o mobile per svolgere il proprio lavoro;
– sempre presente in cantiere.
Tutte le ditte che abbiano lavoratori dipendenti sono tenute alla redazione del POS, vale a dire:
– imprese edili in genere;
– impiantisti;
– lattonieri;
– fabbri;
– falegnami;
– vetrai;
– imbianchini e tinteggiatori;
– giardinieri.
In via generale, Il POS contiene i seguenti elementi:
– i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono: il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
– la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
– il nominativo e riferimenti di contatto del medico competente ove previsto;
– il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
– i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
– le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
– la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
– l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere ed ove chiaramente specificato i relativi certificati;
– l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza ed il metodo di stoccaggio in cantiere incluso il piano di sicurezza e protezione specifico;
– l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
– l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
– la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
Nei casi di subappalto, deve essere coerente con quello dell’impresa aggiudicatrice, che è tenuta a trasmettere il suo POS alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, prima dell’inizio dei lavori
Il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è il documento che si trova al vertice della piramide strutturale e gerarchica sulla quale si organizza il cantiere. È il testo principe, il primo dal quale discendono poi le attività lavorative, i POS di ogni azienda affidataria e di ogni azienda esecutrice.
Il documento insomma che dopo una corretta valutazione e stima dei rischi e delle misure preventive adatte assurge a riferimento indispensabile per ogni figura professionale presente in cantiere.
Il Piano di sicurezza e coordinamento deve contenere in base all’Allegato XV del Testo Unico almeno i seguenti elementi:
1) l’identificazione e la descrizione dell’opera;
2) l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l’indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l’esecuzione con l’indicazione, prima dell’inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
3) una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
4) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, le prescrizioni operative;
5) le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi;
6) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
7) l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, e i numeri di emergenza;
8) la durata prevista di tutte lavorazioni la stima dei costi della sicurezza.
Il fascicolo dell’opera viene predisposto dal coordinatore per la progettazione (soggetto designato dal committente dei lavori per la redazione del PSC e per la predisposizione del” fascicolo”) durante la progettazione dell’opera ai sensi dell’art. 91, c. 1, lett. b), D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
L’obiettivo del “fascicolo” è quello di definire tutte le informazioni in grado di facilitare l’attività di tutela della sicurezza e della salute del personale incaricato, durante l’esercizio dell’opera, dell’esecuzione di tutti quei lavori necessari (e prevedibili), per la futura gestione (manutenzione compresa) dell’opera eseguita.
Esso deve contenere le informazioni utili alla prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, da prendere in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera e accompagna la stessa per tutta la sua durata di vita (Allegato XVI – punto 1, D.Lgs. 81/09).
In particolare, il fascicolo ai sensi dell’allegato XVI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. deve contenere:
1. a descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti;
2. l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera;
3. i riferimenti alla documentazione di supporto esistente: schemi, relazioni, calcoli, specifiche tecniche, materiali utilizzati; tutte le caratteristiche dell’opera; elaborati grafici.
Il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) altro non è che una sostituzione del Piano operativo di Sicurezza (POS) nel caso in cui si tratta di appalti pubblici.
La redazione del PSS è consentita solo nel caso in cui il lavoro venga svolta da una sola impresa. Ciò sta a significare che nel caso in cui la legge non obblighi alla nomina del CSP (coordinatore della sicurezza per la progettazione) e quindi all’elaborazione del PSC, in ogni caso andrà consegnato il PSS alle amministrazioni che hanno proposto il bando per la concessione dell’appalto.
La redazione del Piano Sostitutivo di Sicurezza avviene ad opera dell’appaltatore o del concessionario e contiene gli stessi elementi del PSC, ad eccezione della stima dei costi della sicurezza:
– identificazione e descrizione dell’opera;
– individuazione dei soggetti che si occupano della sicurezza;
– relazione sull’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi;
– le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive adottate;
– le prescrizioni operative;
– l’organizzazione del servizio di primo soccorso, antincendio ed evacuazione;
– la durata prevista del cantiere;
– la predisposizione del PSS dipende dall’impresa esecutrice o dalle imprese in subappalto e/o di fornitura, se presenti, e deve avvenire entro 30 giorni dall’aggiudicazione dei lavori, ma comunque prima della consegna e/o dell’inizio degli stessi.
23/09/2014
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