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Pensione automatica per i collaboratori

Anche per i collaboratori coordinati e continuativi  vale il principio di “automaticità delle prestazioni”,

 

ossia la possibilità di poter ottenere la pensione anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi previdenziali.

A stabilirlo è il Tribunale di Bergamo con la sentenza n. 941/2013.

In base all’art. 2116 c.c., il trattamento pensionistico è dovuto al prestatore di lavoro, anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali.

Stando al tenore letterale della norma, il principio si applica solo ai lavoratori “subordinati”, quindi non può essere chiesto dai collaboratori (con o senza progetto).

La sentenza in commento capovolge l’interpretazione contenuta nell’art. 2116 c.c. Infatti, secondo gli Ermellini l’orientamento giurisprudenziale non impedisce l’estensione del principio in favore dei co.co.co., in quanto il regime previdenziale di tali soggetti sarebbe sostanzialmente identico a quello dei lavoratori dipendenti, quindi si deve estendere anche ai collaboratori il principio dell’automaticità delle prestazioni; ragionando diversamente, la norma sarebbe incostituzionale, per violazione del principio di uguaglianza, di cui all’articolo 3 della Costituzione.

14/03/2014

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