Le ferie aziendali

 Il diritto a riposo settimanale e ferie annuali retribuite è sancito dalla Costituzione.

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Ogni lavoratore ha diritto a un minimo di 4 settimane di ferie annue.

Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, il numero di giorni di ferie matura pro quota nel tempo in base ai mesi di lavoro , anche durante periodi di assenza. Il periodo minimo può aumentare in base ai contratti di lavoro.

 

Se i contratti collettivi lo consentono, il datore di lavoro può richiamare il lavoratore dalle ferie in presenza di serie ragioni;  in questo caso il lavoratore avrà diritto a consumare la parte restante in un secondo momento.

 

Se il lavoratore si ammala prima delle ferie, può sospenderle temporaneamente e, a meno di avviso diverso da parte del datore di lavoro, riprenderle una volta esaurito il periodo di malattia stesso.

 

Se invece la malattia interviene durante le ferie, il lavoratore ha diritto di goderle dopo la guarigione, previo accordo con l’azienda e sempre che la malattia rappresenti un impedimento per l’effettivo riposo e quindi impedisca il pieno godimento delle ferie.

 

 

Il periodo di ferie è stabilito in genere dal datore di lavoro, che deve darne comunicazione al lavoratore.

Se l’azienda chiude per un certo periodo si parla di ferie collettive: in questo caso il lavoratore non può opporsi.

Altrimenti, queste sono le regole generali:

–  due settimane (salvo deroghe della contrattazione collettiva, che possono prevederne la riduzione per eccezionali ragioni di servizio) continuative se richiesto dal lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione;

–  altre due settimane possono essere fruite in maniera frazionata, entro 18 mesi dalla conclusione dell’anno di maturazione (salvo deroghe della contrattazione collettiva);

– ulteriori giorni eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva o individuale, fruibili in maniera frazionata, secondo i contratti o gli usi aziendali.

 

Il periodo di ferie non è mai monetizzabile con due eccezioni:

– risoluzione del rapporto di lavoro

– contratto a tempo determinato di durata inferiore a un anno.

 

Nel caso di mancato godimento dopo la scadenza prevista (solitamente 18 mesi), il datore di lavoro deve versare i contributi all’INPS. La mancata fruizione del periodo minimo legale fa scattare le seguenti sanzioni introdotte con l’art. 7 della legge n. 183/2010:

– da 100 a 600 euro per ogni lavoratore;

– da 400 a 1500 euro in caso di violazione per più di cinque lavoratori, o in due diverse annualità;

– da 800 a 4.500 euro per violazioni riguardanti più di dieci lavoratori o che siano durate almeno quattro anni.

 

Lo  studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

 

06/03/2014

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