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Infortunio sul lavoro – paga anche il committente

 

 

 

In un appalto anche l’impresa subappaltante può essere chiamata a rispondere dell’infortunio subìto dal lavoratore dipendente dell’impresa subappaltatrice

qualora l’evento si colleghi a una sua colpevole omissione.

Tanto più nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini.

Sono alcuni principi espressi e richiamati dalla Cassazione (IV sezione penale. n. 12228/15).

La sentenza si riferisce a un infortunio mortale occorso a un lavoratore dipendente da una impresa individuale che aveva assunto in subappalto, da una affidataria subappaltante, i lavori per la sostituzione di lastre di eternit con alluminio di un edificio della società proprietaria committente.

Compito dell’impresa subappaltatrice era rimuovere la copertura per poter procedere alla successiva ricopertura.

Il lavoratore in questione era salito insieme ai compagni di lavoro sul tetto del fabbricato, pedonabile tranne che in corrispondenza dei lucernai. 

Sul tetto, tuttavia, non erano state ancora approntate idonee misure di protezione e non era stata sistemata la testata in acciaio alla quale il lavoratore avrebbe potuto assicurarsi con cinture di sicurezza. Mentre percorreva il tetto in corrispondenza di un lucernaio, dal quale era stata rimossa la rete metallica di protezione, il lavoratore precipitava al suolo da circa 8 metri infortunandosi mortalmente. 

La sentenza, chiarisce che spetta al committente promuovere la cooperazione e il coordinamento e che tale obbligo deve ritenersi escluso soltanto per i rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

L’esclusione, dunque, secondo la Corte, è prevista non per le generiche precauzioni, da adottarsi negli ambienti di lavoro per evitare incidenti, ma per quelle regole che richiedono una specifica competenza tecnica settoriale, normalmente assente in chi opera in settori diversi dalla conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni e nell’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine.

Pertanto, non può considerarsi rischio specifico quello derivante dalla generica necessità di impedire cadute da parte di chi operi in altezza essendo, questo pericolo, riconoscibile indipendentemente dalle specifiche competenze.

In presenza, poi, dello specifico “rischio da caduta” è stato riaffermato che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto di appalto, il committente (o appaltante come in questo caso) è esonerato dagli obblighi antinfortunistici solo per le precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni. 

 

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

27/03/2015

 

 

 

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