Formazione per variazione mansioni
Il datore di lavoro ha l’obbligo di impartire una specifica formazione al dipendente qualora quest’ultimo, pur mantenendo la medesima qualifica, venga destinato a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte.
Differente è invece la situazione in cui il lavoratore venga trasferito ad altro reparto/ufficio della stessa unità produttiva. In tal caso, infatti, pur svolgendo le stesse mansioni, il datore di lavoro dovrà considerare l’opportunità di programmare gli eventuali aggiornamenti formativi necessari tenendo conto, anche sulla scorta del documento di valutazione dei rischi, della sussistenza di effettive e concrete esigenze di adeguamento del patrimonio formativo del dipendente.
A renderlo noto è il Ministero del Lavoro con la nota protocollo n. 20791/2013.
17/01/2014
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