
Detrazione IVA abbreviata per tutte le fatture emesse a decorrere dal 2017
Tempi stretti per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva per le fatture emesse a decorrere dal 2017.
La legge di conversione del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 conferma che il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva è anticipato alla dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto e aggiunge che la norma si applica con riferimento ai documenti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Si ricorda che il diritto alla detrazione sorge nel periodo in cui l’Iva è divenuta esigibile e cioè quando l’operazione è stata effettuata.
Prima delle modifiche, la norma prevedeva la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quella in cui il diritto era sorto. Ora, invece, la manovra anticipa questo termine prevedendo la detrazione al massimo con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto.
Quindi, ad esempio, se il diritto alla detrazione sorge nel mese di dicembre 2017, potrà essere esercitato al massimo entro il prossimo 30 aprile 2018 (termine per la presentazione Iva dell’anno 2017) mentre per le fatture emesse nel 2016 il termine è il 30 aprile 2019 e per quelle del 2015 il termine scade con la dichiarazione Iva che si presenterà nel 2018.
Viene modificato anche il termine entro cui le fatture di acquisto devono essere annotate sul registro Iva acquisti.
Il secondo comma dell’articolo 2 del Dl 50/17 modifica l’articolo 25 del decreto Iva, prevedendo che la registrazione delle fatture di acquisto avvenga anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Prima della modifica, era previsto che l’annotazione avvenisse al massimo nella dichiarazione annuale in cui era esercitato il diritto alla detrazione (quindi entro la seconda dichiarazione successiva).
Nella fattispecie è però da segnalare una contraddizione. L’anno di ricezione della fattura può essere quello successivo all’anno in cui l’operazione è stata effettuata e nel quale deve essere detratta l’Iva (si pensi alle fatture inviate nel mese di dicembre). La relazione tecnica prevede che la registrazione possa essere eseguita entro il termine della dichiarazione dell’anno di ricevimento della fattura, ma con riferimento all’anno in cui l’imposta è esigibile e quindi detraibile, mentre il testo normativo fa riferimento all’anno di ricezione della fattura.
Non funziona che una fattura con Iva detraibile nel 2017 venga registrata nel 2018 e con riferimento a tale anno. Le aziende saranno costrette a sforzi contabili per esercitare la detrazione Iva nell’anno di effettuazione dell’operazione, delle fatture ricevute e registrate nell’anno successivo.
Quanto alla decorrenza, l’assenza di indicazioni nel testo del decreto legge aveva suscitato perplessità tra gli operatori.
La legge di conversione, per chiarire questi dubbi, aggiunge all’articolo 2 del Dl 50/2017 il comma 2-bis con cui precisa che le nuove disposizioni si applicano a fatture e bollette doganali emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017.
In sostanza, quindi, il nuovo termine trova applicazione anche per gli acquisti effettuati prima dell’entrata in vigore del decreto; al contrario, non si applica alle operazioni di acquisto effettuate nel 2015 e nel 2016 per le quali il diritto alla detrazione, alla data di entrata in vigore del decreto, non è ancora stato esercitato.
La ratio di questa modifica, come precisato nella relazione di accompagnamento, è ottenere una coincidenza temporale, quanto meno su basse annuale, tra il momento in cui la fattura è registrata dal cedente e quello in cui, invece, è registrata dall’acquirente.
In questo modo si favoriscono i controlli e si riduce il tax gap in quanto l’Iva confluisce nella dichiarazione Iva del cedente/prestatore e del cessionario/committente nello stesso anno.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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