
Compensazioni e visto – le ultime modifiche
Con la conversione in legge del decreto legge 50/2017 – avvenuta giovedì scorso – diventano operative anche le modifiche apportate dagli emendamenti ratificati nel corso dell’iter parlamentare in tema di visto di conformità e compensazione.
Viene così esteso, per la prima volta in assoluto, l’obbligo di apposizione del visto anche alle istanze infrannuali Iva in caso di utilizzo in compensazione
sopra quota 5 mila euro; obbligo già operativo per le dichiarazioni annuali dei redditi, Iva e Irap, per la medesima soglia.
Il visto sulle istanze
Già dal prossimo modello Iva TR riguardante il secondo trimestre (aprile-maggio-giugno 2017), da presentarsi entro la fine del mese di luglio prossimo, l’istanza dovrà viaggiare con a bordo il visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1 lettera a), del dlgs 241/97, se il il contribuente intenda utilizzare in compensazione il credito per una somma superiore a 5mila euro.
Si ricorda che, pure nell’ipotesi di istanza infrannuale in luogo del visto di conformità, è ammessa, per i contribuenti sottoposti al controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del Codice civile (controllo esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione), la presentazione di una dichiarazione attestante l’esecuzione dei controlli.
Approvata la modifica normativa, ora l’agenzia delle Entrate dovrà, in tempo per la prima scadenza del 31 luglio, aggiornare i modelli per l’istanza infrannuale stabilendo sul modello anche in caso di compensazione gli spazi dedicati al visto(attualmente previsti solo in caso di rimborso).
La presentazione di F24
Con la conversione in legge della «manovrina» viene stabilito che per l’Iva si riducono i tempi a partire dai quali sarà possibile presentare il modello F24 per la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a 5mila euro.
L’inoltro telematico della delega sarà così possibile a partire dal giorno 10 anziché dal giorno 16, successivo alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza.
Con l’aggiunta del nuovo comma 4-bis, sempre in sede di conversione, all’articolo 3 del Dl 50/2017, viene poi previsto che il modello F24 sarà scartato direttamente dal sistema, se il credito d’imposta utilizzabile in compensazione sarà superiore all’importo previsto dalla norma che fissa il limite massimo dei crediti compensabili. La disposizione affida, altresì, a provvedimenti di rango secondario l’attuazione progressiva di questa previsione, così come le modalità definitive di comunicazione dello scarto ai contribuenti interessati.
Le novità in F24
L’articolo 3 del Dl 50/2017, come detto, riduce a 5.000,00 euro il limite oltre il quale è necessario il visto di conformità per le compensazioni sulle imposte sui redditi, Irap e Iva. Inoltre, diventa obbligatorio l’uso dei servizi telematici dell’agenzia delle Entrate in ipotesi di compensazione orizzontale per la quasi totalità dei crediti maturati dai soggetti titolari di partita iva.
In particolare, viene eliminato il limite di 5.000,00 euro oltre il quale l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia diveniva obbligatorio, rendendo quindi indispensabile l’uso dei servizi telematici delle Entrate in tutti i casi di compensazione di crediti Iva; nello stesso tempo l’obbligo si estende ai crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive nonché ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
I codici tributo
L’Agenzia, con la risoluzione del 9 giugno 2017 n. 68/E, ha fissato i codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita ora, per i soli soggetti titolari di partita Iva, l’uso obbligato dei servizi telematici (F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico).
Tra i codici indicati non vanno ricompresi (in quanto esclusi dai nuovi obblighi) i crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazione del modello 730 e le somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del Dl 66/14 e dell’articolo 1, commi 12 e seguenti, della legge 190/2014 (il «bonus Renzi»). Ciò, ovviamente, laddove la delega di pagamento non esponga anche importi a credito per i quali risulti necessario il rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 37, comma 49-bis, del Dl 223 del 2006.
L’agenzia ha, altresì puntualizzato che nelle ipotesi di compensazione di tipo “verticale” o “interno” (con somme a credito e a debito che rientrano nella stessa tipologia d’imposta, per esempio Ires su Ires), l’obbligo di presentare F24 tramite i canali telematici delle Entrate non sussiste. Tuttavia, se al netto delle compensazioni interne risulta un saldo positivo, ai fini dell’utilizzo o meno dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia si applicano le regole generali più sopra riepilogate.
Fonte: Il Sole 24Ore
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