Archivio Autore

Le dimissioni del lavoratore dopo la Riforma Fornero

Di seguito riportiamo una breve sintesi delle principali modifiche, apportate dalla riforma del lavoro, relativamente alla disciplina delle dimissioni.

[um_loggedin]

 

DIMISSIONI

 

 

NOZIONE

 

Le dimissioni sono date dal lavoratore per chiedere al datore di lavoro la risoluzione del rapporto

 

NOVITA’ DELLA RIFORMA FORNERO

 

L’art. 4, commi 16-23, della L. 92/2012 modifica la disciplina delle dimissioni presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore in alcune circostanze, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco, ossia quelle fatte sottoscrivere al/la lavoratore/trice, spesso all’atto di assunzione, per poi il datore di lavoro utilizzarle quando ritenuto opportuno.

 

DATA DI APPLICAZIONE

18 LUGLIO 2012

 

PROCEDURA

 

Il/la lavoratore/trice, una volta inviata la lettera di dimissioni al datore di lavoro, deve convalidare le dimissioni in determinate sedi, tenendo conto delle diverse procedure che si applicano se il lavoratore è (A) o se il lavoratore è (B).

 

 

 

 

A CHI SI APPLICA E  COME

 

LAVORATORI (A)

DISCIPLINA

LAVORATORI (B)

DISCIPLINA

 

DIMISSIONI DI

 

–   lavoratrice durante il periodo di gravidanza;

– lavoratrice ed il lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino;

– lavoratrice ed il lavoratore durante i primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento ((specificando che in caso di adozione internazionale i tre anni decorrono dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando ovvero della comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento).

 

convalida :

presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio

 

DIMISSIONI E RISOLUZIONE CONSENSUALE DEI RAPPORTI DI LAVORO DI:

 

tutti gli altri lavoratori/trici che non rientrano nei lavoratori (a)

 

convalida:

– tramite apposizione della firma del lavoratore/trice sulla ricevuta al modello di cessazione inviato, tramite l’UniLav, al Centro per l’Impiego;

– tramite convalida presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’Impiego competente per territorio.

 

ALTRE MODALITA’ DI CONVALIDA DELLE DIMISSIONI

 

Con decreto ministeriale potranno poi essere individuate ulteriori modalità semplificate per accertare la veridicità della data e la autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore, in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto, in funzione dello sviluppo dei sistemi informatici e della evoluzione della disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie

 

 

CASI DI ESCLUSIONE DELLA PROCEDURA

 

CIRC. MINISTERO DEL LAVORO 18/2012:

 

Non è richiesta la procedura della convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in tutte le ipotesi in cui la cessazione riguardi procedure di riduzione del personale svolte in sede sindacale o in sede istituzionale (esempio tentativo di conciliazione)

 

 

 

 

COSA SUCCEDE SE IL LAVORATORE NON PROCEDE ALLA CONVALIDA DELLE DIMISSIONI O DELLA RISOLUZIONE?

Nel caso in cui non si proceda alla convalida o alla sottoscrizione della dichiarazione, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderiscano, entro il termine di sette giorni dalla ricezione:

 

  • all’invito a presentarsi presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dalla contrattazione collettiva;
  • all’invito ad apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso dal datore di lavoro tramite comunicazione scritta;
  • all’effettuazione della revoca.

 

POSSONO ESSERE REVOCATE LE DIMISSIONI O LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DOPO LA LETTERA DEL/LA LAVORATORE/TRICE?

COMMA 21 DELL’ART. 4 DELLA l. 92/2012:

 

prevede che nel termine dei sette giorni dalla ricezione della comunicazione di convalida, sovrapponibili al periodo di preavviso lavorato, la lavoratrice o il lavoratore hanno facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale, offrendo le proprie prestazioni al datore di lavoro.

La revoca può essere comunicata in forma scritta.

Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca.

Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non si sia svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo.

Alla revoca del recesso consegue la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l’obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse.

 

QUANDO LE DIMISSIONI SONO INEFFICACI, OSSIA NON  PRODUCONO L’EFFETTO DEL RECESSO DEL RAPPORTO?

Qualora, in mancanza della convalida ovvero della sottoscrizione della dichiarazione, il datore di lavoro non provveda a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la comunicazione contenente l’invito entro il termine di 30 giorni dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale, le dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto.

 

SANZIONE PER IL DATORE DI LAVORO

E’ prevista una sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000 al datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto. L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro.

                                

[/um_loggedin]                                                                                                              

Casse edili: precisazioni rilascio del Durc

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 8367 del 2/5/2012, ha ulteriormente chiarito quali siano i requisiti delle Casse edili legittimate al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

In particolare, viene chiarito che le casse edili operanti a livello territoriale, non costituite da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e che non attuino il principio della“reciprocità”, non possono rilasciare in nessun caso il Durc.

Il M.L.P.S., in risposta ad alcune richieste, ha chiarito che, ai fini della verifica della legittimazione al rilascio del Durc, bisogna rispettare sia il requisito di “rappresentatività” che di “reciprocità”.

Prima di introdurre i requisiti che stabiliscono la legittimità a svolgere l’attività certificativa, il M.L.P.S. introduce la definizione di Ente bilaterale, intendendo per tali gli “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro mediante la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva […]”.

Come è noto, sono legittimati al rilascio del Durc:

1. l’INPS;

2. l’INAIL;

3. altri eventuali gestori di forme di contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché le Casse edili.

Nella nota in commento, il Ministero ribadisce i due elementi essenziali che devono sussistere affinché la certificazione rilasciata dagli Enti su richiamati abbia validità, vale a dire:

›          essere organismi costituiti per iniziativa di uno o più associazioni di datori di lavoro o prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative (“rappresentatività”);

›          applicare il principio di reciprocità con le altre Casse edili regolarmente costituite (“reciprocità”).

Il principio della “RAPPRESENTATIVITA’”.

Nel D.M. 24/10/2007  viene specificato che il Durc può essere rilasciato, per i lavoratori dell’edilizia, anche dalle Casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale, che siano per ciascuna parte comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Principio della “RECIPROCITA’”.

Altro requisito è la reciprocità, lo stesso è assicurato dalla cooperazione telematica con la  Commissione nazionale paritetica per le Casse edili.

Si tratta di un requisito imprescindibile. Infatti, qualora le Casse edili non applichino tale requisito con altre Casse edili regolarmente costituite, non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva.

Qualora gli enti bilaterali non siano in possesso dei predetti requisiti non possono rilasciare il Durc; pertanto, eventuali attestazioni di regolarità rilasciate da tali Casse devono intendersi inefficaci a tutti gli effetti di legge.

Durc non autocertificabile

A far chiarezza sulla questione è intervenuto il Ministero del Lavoro con la nota n. 619 del 16.1.2012 confermando la non autocertificabilità del Durc, poiché è impossibilesostituire una dichiarazione di regolarità contributiva da parte del soggetto interessato con una semplice dichiarazione.

A conferma di ciò sono intervenuti l’INPS e l’INAIL, precisando che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura:

“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Rimane l’obbligo per le stazioni appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti, di acquisire d’ufficio il Durc.

Il datore di lavoro è responsabile se non fornisce le “Misure di sicurezza e dispositivi di protezione individuale”

E’ responsabile il datore di lavoro per non aver fornito al lavoratore i dispositivi di protezione individuali

lo afferma la Corte di Cassazione (sez. lav., 31 luglio 2012, n. 13701).

La Corte stabilisce che a causa di ciò si può parlare di inadempimento all’obbligo contrattuale di sicurezza (art. 2087 c.c.).
La responsabilità – art. 2087 c.c. – è di carattere contrattuale, in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell’art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale, sicché il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell’art. 1218 c.c. sull’inadempimento delle obbligazioni (Cass. civ., Sez. lavoro, 14/04/2008, n. 9817).

Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime novità

Nome *
Email *