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Accordo e Assegno di ricollocazione – novità 2018

Di seguito alcune novità relative all’ accordo e assegno di ricollocazione previste dalla Legge di Bilancio 2018.

Accordo di ricollocazione
La Legge di Bilancio 2018 inserisce un nuovo articolo il 24-bis, il quale, al fine di limitare il ricorso al licenziamento all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale (CIGS), nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, la procedura di consultazione di cui all’articolo 24 può concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione, con l’indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero.


I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili possono richiedere all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione.

Assegno di ricollocazione
L’assegno di ricollocazione è la prima misura di politica attiva del lavoro di livello nazionale, coordinata dall’Anpal e gestita tramite la rete pubblico-privata dei servizi per il lavoro.
È destinata alle persone disoccupate che percepiscono la Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI) da almeno quattro mesi.
Consiste in un servizio personalizzato erogato da un Centro per l’Impiego o da un soggetto accreditato scelto dal disoccupato, volto al rapido reinserimento nel mondo del lavoro.
L’importo dell’assegno viene riconosciuto non alla persona disoccupata, ma al soggetto erogatore che ha fornito il servizio, e solo a risultato occupazionale acquisito.
L’importo varia da un minimo di 250 euro ad un massimo di 5.000 euro, a seconda del profilo di occupabilità.

Deroghe
Tuttavia, esistono delle deroghe all’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione, in quanto è spendibile in costanza di trattamento straordinario di integrazione salariale per ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro.

Ai lavoratori ammessi all’ assegno di ricollocazione ai sensi del presente articolo non si applica l’obbligo di accettazione di un’offerta di lavoro congrua.
L’accordo può altresì prevedere che i centri per l’impiego o i soggetti privati accreditati possano partecipare alle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze, da realizzarsi con l’eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua (Art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
In caso di accettazione di un lavoro con nuovo datore di lavoro, che non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore in essere, beneficia dell’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Inoltre, in caso di accettazione, il lavoratore ha diritto altresì alla corresponsione di un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.
Al datore di lavoro che assume il lavoratore è riconosciuto l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030,00 euro su base annua, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT.
L’esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:
• 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
• 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato.
Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il suddetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi.

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