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Testo Unico dell’apprendistato: ecco le nuove misure

Rivitalizzare e rendere più incisivo il contratto d’apprendistato. È questo uno degli obiettivi principali contenuti nel Decreto Legislativo sul riordino dei contratti di lavoro che, a distanza di circa 4 anni dall’entrata in vigore del Testo Unico sull’apprendistato (D.Lgs. n. 167/2011), riscrive nuovamente tale istituto in quanto finora non ha trovato un adeguato apprezzamento dal sistema delle imprese.

Apprendistato di 1° livello – Destinatario dei maggiori cambiamenti è l’apprendistato di primo livello, chiamato ora “apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore”.
La prima importante novità riguarda la costruzione di un’integrazione organica tra formazione e lavoro, attraverso cui viene ampliato l’insieme dei titoli di studio conseguibili con questa tipologia contrattuale.
Altra novità riguarda la possibilità di attivare i percorsi di apprendistato per i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni..
Inoltre, è stato previsto l’esonero del datore di lavoro da ogni obbligo retributivo per le ore di formazione svolte esternamente all’impresa e la previsione di una retribuzione pari al 10% di quella che sarebbe dovuta al lavoratore per le ore di formazione a carico del datore di lavoro.

Apprendistato di 2° livello – Per quanto riguarda l’apprendistato di 2° livello, ossia quello finalizzato all’acquisizione di una qualificazione professionale, ai fini contrattuali può essere avviato in tutti i settori di attività privati o pubblici, con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Inoltre, in deroga ai limiti anagrafici può essere attivato, oltre che con lavoratori in mobilità, anche con soggetti beneficiari di trattamenti di disoccupazione.
Per quanto concerne l’impianto contributivo, si mantiene quello previsto dall’art. 7, co. 4 del D.Lgs. n. 167/2011, in quanto viene mantenuto l’aliquota del 10% per le assunzioni di percettori di disoccupazione. Resta fermo anche il beneficio del 50% nell’ipotesi in cui l’apprendistato sia rivolto a titolari di indennità di mobilità.
Spariscono, inoltre, due previsioni connesse all’età: la durata e le modalità di erogazione della formazione non possono più essere modulate dalla contrattazione in ragione dell’età dell’apprendista e lo stesso dicasi per l’offerta formativa pubblica disciplinata dalle regioni.

Apprendistato di 3° livello – Infine nell’apprendistato di 3° livello, ossia “l’apprendistato di alta formazione e ricerca”, la novità principale riguarda la sua strutturazione in un sistema duale per l’acquisizione di titoli di studio universitari e dell’alta formazione.
La seconda novità concerne l’esonero del datore di lavoro da ogni obbligo retributivo per le ore di formazione svolte fuori dall’impresa e la previsione di una retribuzione pari al 10% di quella che sarebbe dovuta al lavoratore per le ore di formazione a carico del datore di lavoro. Ad essere chiarito poi è la responsabilità primaria nella redazione del piano formativo individuale che viene affidata all’istituzione formativa, sebbene con il coinvolgimento dell’impresa.

Durata e modalità della formazione, invece, dovranno essere adottati con successivo decreto interministeriale.

 

 

23/06/2015

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