Il nuovo contratto

 

 

 

Fino al 7 marzo, quando è entrato in vigore il decreto

che introduce il nuovo contratto, per quanto riguarda la tutela dei diritti dei lavoratori dipendenti erano importanti le dimensioni dell’azienda.

 

In quelle che avevano fino a 15 addetti, a fronte di un licenziamento illegittimo, cioè che non rispetta le regole, il dipendente non riotteneva comunque il suo impiego (salvo ripensamento dell’azienda), ma solo un risarcimento economico.

In quelle più grandi, invece, si applicava (e si continuerà ad applicare per i dipendenti già assunti al 6 marzo 2015) il famoso articolo 18 dello statuto dei Lavoratori, in base alla quale, se un dipendente licenziato faceva ricorso davanti a un giudice e questi riteneva irregolare il licenziamento, in molti casi il lavoratore riotteneva il suo impiego oltre a un risarcimento.

Unica eccezione, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, era costituita dai licenziamenti discriminatori o che non rispettavano  determinate tutele (come quella della maternità, per esempio), in tal caso si riotteneva sempre il posto di lavoro.


Ora, invece, per tutti i nuovi assunti valgono le tutele crescenti.

Per esempio il datore di lavoro dice che l’azienda è in crisi e deve eliminare alcune figure aziendali; prima licenzia, ma poi assume nuovi addetti in sostituzione.

La sua decisione è illegittima, ma chi ha perso il posto non ritorna in azienda come avveniva in passato: ottiene solo un risarcimento di due mensilità per ogni anno di anzianità, con un minimo di quattro e un massimo di 24 (valori dimezzati per le aziende fino a 15 dipendenti).

 

Altra novità è l’ammontare del risarcimento.

Con le vecchie regole veniva determinato dal giudice all’interno di un minimo e un massimo stabiliti dalla legge. Inoltre, in caso di obbligo a riassumere il dipendente, il datore di lavoro doveva pagare tutte le retribuzioni perse (salvo quanto eventualmente guadagnato nel frattempo con un altro impiego): se il processo durava anni, gli importi in gioco potevano anche diventare consistenti.

Ora, invece, le probabilità di riottenere il posto e le retribuzioni perse sono ridotte, e il risarcimento “ordinario” è prefissato e varia in base all’anzianità.

Inoltre se azienda e dipendente si accordano prima di andare in tribunale, l’importo da liquidare è dimezzato (ma anche esentasse a favore del lavoratore).


L’introduzione del contratto a tutele crescenti nelle intenzioni del governo vuole essere la pietra angolare attorno a cui costruire la ripresa di un’occupazione più duratura.

Questo contratto nasce, infatti, a tempo indeterminato ed è sostenuto da uno sgravio contributivo triennale (per ora solo per quelli firmati nel 2015) che può arrivare a superare gli 8mila euro a lavoratore.


Si tratta di un incentivo che lo rende preferibile ad altre tipologie contrattuali, parte delle quali saranno a loro volta oggetto di restyling con un decreto attuativo di riordino atteso in Parlamento.

 

Il secondo mattone già in vigore del Jobs act riguarda la riforma degli ammortizzatori sociali.

Da maggio l’aiuto principale per chi perde il lavoro si chiamerà Naspi, che sostituirà l’attuale Aspi.

La durata del contributo economico dipende da quanto si è lavorato in precedenza.

Servono almeno 13 settimane di contributi negli ultimi quattro anni e almeno 30 giorni di lavoro nell’ultimo anno, a fronte dei quali il disoccupato incassa un assegno per un periodo pari alla metà dei contributi, con un massimo di 52 settimane (78 dal 2017) e con un importo che in ogni caso non potrà superare i 1.300 euro al mese, anche a fronte di stipendi nettamente superiori.

 

Esaurito questo strumento, per le persone più in difficoltà, almeno per il 2015, ci sarà l’Asdi, per altri sei mesi. L’indennità per i collaboratori coordinati e continuativi si chiama invece Dis-coll, anche questa utilizzabile per il momento solo nel 2015.

Tutti gli aiuti hanno durata e importi contenuti, perché l’obiettivo del governo è accelerare, rispetto a quanto accade ora, la rioccupazione di chi ha perso l’impiego.

Per questo scopo è stato previsto un ulteriore strumento chiamato contratto di ricollocazione in base al quale il disoccupato riceverà dei servizi di formazione, riqualificazione e assistenza, da parte dei centri per l’impiego pubblici o da parte degli operatori privati accreditati, per essere di nuovo assunto.


È un tema, questo del reimpiego per chi ha perso il lavoro, che rientra nel più ampio alveo delle cosiddette politiche attive, finora piuttosto trascurate in Italia, destinatarie annualmente di 5 miliardi contro i 24 per quelle passive, ossia gli ammortizzatori sociali.

 

Su questo fronte una delle deleghe al governo contenute nel Jobs act riguarda proprio la prossima riforma dei Centri per l’impiego, che hanno sempre fornito modesti risultati, e l’istituzione di un’Agenzia nazionale per le politiche attive destinata a razionalizzare gli interventi in materia, che la nostra Costituzione attribuisce attualmente alle Regioni

 

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

27/03/2015

 

 

 

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