Jobs Act – verso lo sblocco del terzo decreto attuativo
Cosa prevede lo schema di decreto.
Dal 1° gennaio 2016 si considera lavoro subordinato ogni forma di collaborazione che si concretizza in prestazione personale, continuativa, di contenuto ripetitivo, con modalità esecutive organizzate dal committente (con riferimento a tempi e luoghi di lavoro).
Lo stesso Dlgs, tuttavia, prevede che vengano confermate le collaborazioni oggetto di accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale; le prestazioni di professioni intellettuali che richiedono l’iscrizione all’albo professionale; le prestazioni di componenti di organi di amministrazione e controllo delle società; per attività sportive in associazioni dilettantistiche.
Quanto al pubblico impiego, il Dlgs stabilisce che la norma non si applica ai dipendenti pubblici fino al 1° gennaio 2017.
Il rilievo mosso dalla Ragioneria parte dalla considerazione che su un collaboratore iscritto alla gestione separata grava un’aliquota contributiva del 30,72% o del 27,72% (a seconda si tratti di collaboratori e figure assimilate o liberi professionisti), ma se viene assunto con contratto a tempo indeterminato scatta la decontribuzione (fino a 8.060 euro), con una perdita di gettito per l’Erario.
Una spinta alla stabilizzazione di collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, e di titolari di partita Iva, quest’anno può arrivare anche dall’articolo 48 dello stesso Dlgs che prevede una sanatoria per i datori di lavoro.
L’assunzione a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2015 fa scattare, infatti, l’estinzione delle violazioni in materia di «obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso», fatte salve le violazioni già accertate prima dell’assunzione.
Tutto ciò a condizione che il lavoratore sottoscriva un atto di conciliazione, e che il datore di lavoro si impegni a non licenziare nei 12 mesi successivi (salvo che per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo).
Fonte: Il Sole 24 Ore
27/03/2015
Trackback dal tuo sito.