Validità durc in edilizia per lavori tra privati: 90 giorni e non più 120
L’art. 31, comma 8-sexies, del decreto legge n. 69/2013, cd. “Decreto del Fare”, convertito con modifiche in legge 98/2013, ha stabilito che nel settore dell’edilizia privata la validità del DURC dal 1° gennaio 2015 è di 90 giorni e non più di 120 come era previsto fino al 31 dicembre 2014.
Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per i finanziamenti e le sovvenzioni previsti a livello comunitario, statale e regionale la validità del DURC resta di 120 giorni dalla data del rilascio.
Il Durc è il certificato unico che attesta la regolarità dell’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
Il Durc viene richiesto esclusivamente in modalità telematica e recapitato esclusivamente tramite Pec.
04/02/2015
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