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Casi di esclusioni dalla detrazione 65%

Caldaie a biomassa non agevolabili con Bonus Energia 65% in caso di sostituzione con ampliamento dell’edificio senza demolizioni, accedendo tuttavia alla detrazione 50%: parere del Ministero con tutte le casistiche.

L’installazione di una caldaia a biomasse in sostituzione di un precedente impianto di climatizzazione invernale, nell’ambito di una ristrutturazione edilizia con ampliamenti ma senza demolizioni, dà diritto alla sola detrazione del 50% (Bonus Ristrutturazione) e non a quella più conveniente del 65% (Bonus Energia): lo ha precisato il 5 novembre il Ministero dell’Economia, in risposta ad un’interrogazione in commissione Finanze alla Camera.

Requisiti detrazione 65%

Per ottenere l’Ecobonus del 65% per interventi di sostituzione in presenza di ampliamenti e senza demolizioni, l’impianto deve produrre risparmi energetici (con idoneo attestato) impiegando fonti rinnovabili di energia, anche in assenza di opere edilizie. In questa fattispecie non rientrano i generatori di calore a biomassa, mentre sono ammessi: caldaie a condensazione (con contestuale messa a punto dei sistema di distribuzione), pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia, scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria.

 

Detrazione 50%

Se l’intervento implica una sostituzione, dunque, si può solo far rientrare l’impianto nell’agevolazione prevista dall’articolo 16-bis del DPR 917/1986 (TUIR). Si tratta della detrazione del 50% previsto dal Bonus Ristrutturazione, che la Legge di Stabilità (assieme all’Ecobonus e al Bonus Mobili) ha prorogato per il 2015.

12/11/2014

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