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IMU anche per i terreni montani e collinari

L’art. 22 c. 2 del D.L. n. 66/2014 (c.d. D.L. “80 euro” o “D.L. Irpef”), sostituendo il c. 5-bis dell’art. 4 del D.L. n. 16/2012, ha previsto l’emanazione di un decreto ministeriale

che individui una precisa lista di comuni nei quali, a decorrere dall’anno di imposta 2014, si applichi l’esenzione per i terreni agricoli sulla base della loro altitudine, diversificando eventualmente tra:

– terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola;

– e gli altri soggetti;

così da garantire alle casse erariali un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro, già a decorrere dal 2014.

Disposizione ancora da emanare, ma già vigente.

Dato che la scadenza dell’acconto IMU 2014 è già spirata e quella del saldo è ormai prossima, ci si è chiesti se il decreto, che sembra ormai prossimo all’emanazione, debba essere applicato già dal 2014.

Fino a oggi si è continuato, nelle more del provvedimento, a riferirsi all’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14/6/1993, così come previsto dalla circolare del MEF n. 3/2012.

Da quando verrà firmato il nuovo D.M., vi sarà una nuova lista (sembra ridotta rispetto alla precedente) di Comuni considerati “montani e collinari”, in cui continuerà ad applicarsi l’esenzione Imu per i terreni.

Dal momento che vengono considerati terreni agricoli, per tali beni, vale l’esclusione ai fini TASI.

Dunque, il nocciolo della questione è limitato all’IMU.

Il D.L. Irpef apporta, in materia di IMU, novità inaspettate, come l’esclusione dall’esenzione per i soggetti diversi dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

Si prenderà a riferimento come base imponibile il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, moltiplicato per il coefficiente 135.

Si noti, tuttavia, che per tale tipologia di terreni l’esenzione disposta ai fini IMU determina l’assoggettamento ad IRPEF e alle addizionali del reddito dominicale.

08/10/2014

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