Società Tra Professionisti

L’assimilazione delle società tra professionisti alle associazioni professionali comporta l’attribuzione del reddito proporzionalmente alle quote di partecipazione agli utili

 

e nella stessa proporzione dovrebbero essere ripartite tra i soci anche le ritenute d’acconto subite dall’associazione.

Non si dovrebbe applicare il principio contrario affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 99/E del 2011 per le società trasparenti di cui agli artt. 115 e 116 del T.U.I.R., in quanto per le società tra professionisti il regime della trasparenza non si applica in via opzionale ma costituisce il regime naturale, analogamente a quanto avviene per le associazioni professionali.

L’assimilazione alle associazioni professionali dovrebbe comportare anche l’attribuzione del reddito stesso a norma dall’art. 5, commi 2 e 3, lettera c), del T.U.I.R., cioè proporzionalmente alle quote di partecipazione agli utili, che si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nella stessa proporzione dovrebbero essere ripartite tra i soci anche le ritenute d’acconto subite dall’associazione. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 56/E del 23 dicembre 2009, ha infatti affermato che i soci e gli associati possono “acconsentire in maniera espressa a che le ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF, siano utilizzate dalla società o associazione.

30/09/2014

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