Scadenza ferie 2012

Ancora pochi giorni per verificare l’avvenuto godimento delle feriematurate nel 2012: se non godute entro il 30 giugno 2014 scatta l’obbligo contributivo per i datori di lavoro.

Il principio di irrinunciabilitàdi questo diritto è regolato dal D.Lgs. n. 213/2004, che disciplina il godimento delle ferie di lavoratori subordinati a tutela della salute psico-fisica e del giusto equilibrio tra vita personale e professionale.

Nel caso in cui i lavoratori non completino entro il 30 giugno 2014 l’effettiva fruizione di tutte le ferie maturate nell’anno 2012 i datori di lavoro devono versare obbligatoriamente i contributi relativi al compenso spettante per le ferie non godute, aggiungendo quello corrispondente alla retribuzione del mese successivo a quello di scadenza delle stesse.

Il relativo versamento andrà eseguito entro il 16 agosto.

 

Il datore di lavoro DEVE:

  • Concedere e far godere almeno due settimane di ferie entro l’anno solare di maturazione (a meno che non si tratti di lavoratore assunto in corso d’anno, per il quale va considerato l’anno effettivo), anche in maniera continuativa in caso di richiesta specifica del lavoratore, compatibilmente con le esigenze dell’attività d’impresa.

 

  • Concedere e far godere nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione le restanti due settimane di ferie, a meno che i CCNL non stabiliscano regole che vadano maggiormente a favore dei lavoratori.

Nel caso in cui per il lavoratore sia concretamente impossibile fruire delle ferie minime maturate entro i termini previsti (per astensione obbligatoria o facoltativa per maternità o malattia di lunga durata) queste potranno essere godute successivamente valutando sia le esigenze dell’impresa che gli interessi del lavoratore.

Le ferie maturate non vengono azzerate, ma scatta comunque l’obbligo contributivo in attesa della fruizione da parte del lavoratore.

In caso di mancata fruizione delle ferie nei termini stabiliti dalla norma il datore di lavoro è soggetto ad una sanzione non diffidabile che va dai 200 euro ai 1.200 per ciascun lavoratore cui è riferita la violazione.

27/06/2014

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