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Obbligo del certificato penale per lavoratori under 18

Da oggi entra in vigore l’obbligo di acquisire il certificato penale, in caso di rapporti instaurati con minori d’età.

Infatti, i datori di lavoro che hanno un “contatto diretto e regolare” con lavoratori under18 devono dimostrare di possedere il suddetto documento al fine di verificare l’assenza di condanne per reati legati a pedopornografia e sfruttamento sessuale dei minori.

In caso di inadempimento scatta una sanzione che va da 10.000,00 a 15.000,00 euro.

Il D.Lgs n. 39/2014 impone che il certificato penale sia “richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori” e  serve a verificare l’esistenza di condanne per: prostituzione minorile; pornografia minorile; detenzione di materiale pornografico; pornografia virtuale; adescamento di minorenni.

Il certificato conterrà per motivi di privacy le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati espressamente citati dalla norma.

Il sistema operativo per il rilascio del certificato non è ancora operativo, in attesa della sua messa in funzione, gli uffici del casellario presso ogni Procura della Repubblica forniranno al datore di lavoro che dimostri di avere il consenso del lavoratore interessato (avendo compilato il modulo predisposto), l’attuale certificato penale.

Oltre all’aggravio in termini burocratici, la nuova norma impone una spesa ai datori pari a 20 euro, “salvi i casi di esenzione dal bollo previsti dal D.P.R. 642/1972, tabella B”, cioè i certificati richiesti da Onlus, federazioni sportive ed enti di promozione sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuta dal Coni.

07/04/2014

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