Voluntary disclosure
La voluntary disclosure 1.0, termina con quasi 200 adesioni all’attivo e con un patrimonio in attesa di rientro di alcune centinaia di milioni di euro.
Inizialmente lo strumento doveva essere il principale mezzo di auto-denuncia delle attività detenute all’estero mai dichiarate, ma a oggi rimane uno strumento scarsamente utilizzato.
L’operazione ha interessato soprattutto il target medio/basso, vale a dire la platea di dichiaranti con disponibilità estere da 500.000 fino a 2-3 milioni di euro.
Da qui la necessità di modificare il quadro normativo e l’aspetto sanzionatorio, rimettendo mano al testo originario. Dalla versione originaria, del D.L. n.4/2014 è stato eliminato l’intero articolo 1 sulla voluntary disclosure.
L’esame della nuova normativa inizierà questa settimana. Il Governo Renzi e il Parlamento dovrebbero iniziare a lavorare sui nuovi testi della collaborazione volontaria, ponendo particolare attenzione:
– alla forfetizzazione dell’imposta, ipotesi sostenuta da vari operatori, ma che rischia di creare delle difficoltà – una forfetizzazione in sanatoria al 20%, per esempio, non permetterebbe di coprire neppure l’imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di beni e servizi pagate su conti esteri.
L’equilibrio tra ragioni politiche e adeguatezza agli standard comunitari rischia in sostanza di protrarre sempre più avanti i tempi di gestazione del nuovo Ddl sulla voluntary disclosure;
– alla scelta di ampliare la copertura (anche penale) della regolarizzazione;
– alla possibilità di alleggerire i professionisti e gli intermediari dalle incombenze in ambito di controlli antiriciclaggio e di responsabilità penali connesse con la sanatoria.
Condizione necessaria per poter realizzare l’emersione dei capitali, è il fatto che il contribuente non sia già stato raggiunto da una qualsiasi attività di accertamento o di ispezione.
Restano a carico del contribuente, con la vecchia e probabilmente anche con la nuova versione della voluntary, le imposte e gli interessi; vengono invece ridotte le sanzioni amministrative.
Riguarderà le omissioni sui periodi d’imposta precedenti alla data sopra citata, e precedenti, per i quali non siano scaduti i termini di accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi sul Modulo RW.
Poiché la procedura va avviata entro il 30 settembre 2015, il contribuente potrà ravvedere eventuali omissioni commesse in Unico 2014.
Bisognerà porre attenzione sulla decadenza dei termini d’accertamento.
07/04/2014
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