Il DURC in presenza di crediti verso le P.A.
Il DURC può essere rilasciato anche in presenza di certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, emessa tramite la “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti”.
A renderlo noto è l’INPS con la circolare n. 16/2014, fornendo le opportune indicazioni in ordine all’applicazione della disciplina a seguito della realizzazione, da parte del MEF, all’interno della “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” (PCC), della funzione di “Gestione Richieste DURC”, riservata ai soggetti titolari dei crediti, e di quella di “Verifica la capienza per l’emissione del DURC”, rivolta agli Enti tenuti al rilascio del DURC.
L’obiettivo, in sostanza, è quello di consentire alle imprese che vantano crediti verso la P.A. di ottenere un Durc, ancorché la loro posizione contributiva presenti delle scoperture che potrebbero però essere sanate, se il credito maturato fosse stato riscosso.
La richiesta di attestazione del credito deve essere presentata dal titolare del credito – quindi dall’azienda – attraverso il sistema telematico in gestione al MEF, nella “Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC)” e nella nuova funzione “Gestione richiesta DURC”.
Il Durc rilasciato con le suddette modalità ha una durata di 120 giorni dalla data del rilascio e può essere utilizzato per tutte le finalità prevista dalla normativa in vigore.
05/02/2014
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