Nuovi codici tributo per la registrazione dei contratti di locazione
L’Agenzia delle Entrate, ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24 “Versamenti con elementi identificativi”, delle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili.
Ricordiamo che con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 gennaio 2014, sono state estese le modalità di versamento relative alle somme dovute per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato.
I codici tributo sono i seguenti:
- 1500 – “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per prima registrazione”;
- 1501 – “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per annualità successive”;
- 1502 – “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per cessioni del contratto”;
- 1503 – “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per risoluzioni del contratto”;
- 1504 – “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per proroghe del contratto”;
- 1505 – “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Bollo”;
- 1506 – “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Tributi speciali e compensi”;
- 1507 – “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione”;
- 1508 – “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione”;
- 1509 – “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi”;
- 1510 – “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi”.
Per identificare l’altro contraente della locazione, viene inoltre istituito il codice “63” denominato “Controparte”.
Nella sezione “Contribuente” del modello vanno riportati i dati anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il versamento.
Nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale della controparte unitamente al codice identificativo “63”.
Nella sezione “Erario ed altro” bisogna indicare: nei campi “codice ufficio e “codice atto”, nessun valore, nel campo “tipo”, la lettera F, nel campo “elementi identificativi”, nessun valore in caso di pagamenti relativi alla prima registrazione ovvero, in caso di annualità successiva, proroga, cessione o risoluzione del contratto, il codice identificativo del contratto.
Nel campo “codice”, il codice tributo, nel campo “anno di riferimento”, l’anno di stipula del contratto (o di decorrenza, se anteriore) in caso di prima registrazione ovvero, in caso di annualità successiva, proroga, cessione o risoluzione del contratto, l’anno di scadenza dell’adempimento.
Per consentire il versamento degli importi dovuti a seguito di avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni, relativi alle stesse locazioni immobiliari, la stessa risoluzione 14/E ha istituito i seguenti codici tributo:
- A135 – “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro – Avviso di Liquidazione dell’Imposta-Irrogazione delle Sanzioni”;
- A136 – “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Bollo – Avviso di Liquidazione dell’Imposta-Irrogazione delle Sanzioni”;
- A137 – “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni – Avviso di Liquidazione dell’Imposta-Irrogazione delle Sanzioni”;
- A138 – “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi – Avviso di Liquidazione dell’Imposta-Irrogazione delle Sanzioni”.
27/01/2014
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