• Home
  • News
  • Adeguata verifica per utilizzo di banconote di grosso taglio

Adeguata verifica per utilizzo di banconote di grosso taglio

A seguito del Provvedimento del 3 aprile 2013 della Banca d’Italia gli intermediari finanziari, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dovranno ricorrere agli obblighi rafforzati di adeguata verifica dei clienti qualora siano utilizzate banconote di grosso taglio.

Si ricorda infatti che il decreto antiriciclaggio consente i trasferimenti di contanti superiori a 1.000 euro, per il tramite di banche, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica e, con alcuni limiti, istituti di pagamento.

Tuttavia, dal prossimo anno dovrà essere prestata particolare attenzione alle operazioni (di qualsiasi natura) poste in essere con l’utilizzo di banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) per importi unitari superiori a 2.500 euro: in tal caso scatteranno, infatti, specifici approfondimenti da parte dell’intermediario al fine di escludere fenomeni di riciclaggio.

Qualora non siano fornite valide motivazioni, gli intermediari dovranno astenersi dall’effettuazione dell’operazione e dalla prosecuzione del rapporto continuativo già in essere e potranno valutare la possibilità di inviare una segnalazione di operazione sospetta.

L’utilizzo di banconote di grosso taglio (500 o 200 euro) presenta un maggior rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo: è questo il motivo per il quale il Provvedimento della Banca d’Italia vincola gli intermediari finanziari agli obblighi rafforzati di adeguata verifica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

L’adeguata verifica rafforzata consiste nell’adozione di misure caratterizzate da maggiore profondità, estensione e frequenza, nelle diverse aree dell’adeguata verifica.

Nel caso di specie, le misure “rafforzate” possono essere esemplificate come segue:

 

OBBLIGHI RAFFORZATI: ESEMPI

–          Acquisizione di informazioni ulteriori rispetto ai dati identificativi ordinariamente previsti (possono essere richieste, ad esempio, informazioni relative ai familiari, conviventi, soggetti in affari);

–          Acquisizione di ulteriori informazioni sull’esecutore e il titolare effettivo;

–          Con riferimento alle operazioni occasionali, possono essere acquisite  informazioni sulla natura e lo scopo delle stesse;

–          Con riferimento ai rapporti continuativi: indagini più approfondite sulla natura e sullo scopo del rapporto;

–          Maggiore intensità e la frequenza del monitoraggio nel controllo continuo.

15/11/2013

Trackback dal tuo sito.

Lascia un commento

Devi essere loggato per postare un commento.

Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime novità

Nome *
Email *