Sicurezza più onerosa

Maggiori oneri a carico dei datori di lavoro in materia di sicurezza,

 

introdotti dal disegno di legge europea 2013 bis, operativi sia in caso di costituzione di nuova impresa sia in occasione di modifiche al processo produttivo o all’organizzazione del lavoro.


Costituzione o modifica impresa

Fino ad oggi, ai sensi del c. 3-bis dell’art. 28 del T.U. Sicurezza, è previsto che in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto a effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento (Dvr) entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.

Ora, invece, con la novità che s’intende introdurre a tale disposizione, viene aggiunto che “anche in caso di costituzione di nuova impresa il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, degli adempimenti degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) ed f) e di cui al comma 3.

In pratica, tali obblighi sono gli stessi che devono essere oggetto di valutazione dei rischi ai fini della redazione del Dvr, il che porta alla conseguenza, salvo le necessarie precisazioni, che l’idonea documentazione dovrebbe consistere in un’elencazione degli interventi che il datore di lavoro si accinge a effettuare ai fini della valutazione dei rischi, che saranno oggetto del Dvr da redigere entro 90 giorni.

Aggiornamento rielaborazione DVR
entro 30 giorni

l’aggiornamento o la rielaborazione della valutazione dei rischi in occasione di significative modifiche al processo produttivo o della organizzazione del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

11/10/2013

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