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Ticket licenziamento ulteriori chiarimenti

L’INPS precisa che nel calcolo dell’anzianità aziendale ai fini del c.d. “ticket licenziamento” sono irrilevanti sia l’aspettativa non retribuita che il congedo straordinario.

E’ stato chiarito che il datore di lavoro è obbligato a corrispondere il contributo in commento anche qualora quest’ultimo interrompa il periodo di prova e generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’ASpI. Infatti, durante il periodo di prova vigono tra le parti i diritti e gli obblighi tipici del rapporto di lavoro subordinato come la maturazione delle ferie e del TFR.

La recente “Legge di Stabilità 2013” (L. n. 228/2012) all’art. 1, c. 250, lett. f) ha rivisto il testo contenuto dalla Riforma Fornero (art. 2, c. 31, della L. n. 92/2012) in merito al contributo dovuto nei casi di interruzione di  apporti di lavoro a tempo indeterminato, chiarendo quanto segue:

“Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che,  indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”.

I datori di lavoro saranno tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del  rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.

Rammentiamo che il contributo in commento è pari al 41% del massimale mensile dell’ASpI, che ammonta a 1.180 euro per l’anno 2013 (annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumi per le famiglie degli operai e degli impiegati).

Per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2013, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari a € 483,80 (€1.180 * 41%). Ne consegue che per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare nel 2013 sarà, quindi, € 1.451,40 (€ 483,80 * 3 anni).

 Al riguardo, l’INPS precisa quanto segue:

–          il contributo è scollegato all’importo della prestazione individuale, di conseguenza lo stesso è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time);

–          per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi, il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro;

–          nell’anzianità aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato. Quelli a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo dell’1,40%;

–          la contribuzione va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione rateizzata.

–          Il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle  dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione.

11/07/2013

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