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Requisiti per la certificazione energetica dal 12 Luglio

Cambiano i requisiti professionali che un tecnico deve avere per rilasciare la certificazione energetica degli edifici: ufficiali le modifiche contenute nel Dpr 75/2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2013.

Entra  in vigore il nuovo Regolamento che stabilisce i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza di esperti e organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 192/2005 (come modificato dal Dl 63/2013 sull’efficienza energetica, di cui il Parlamento sta discutendo la legge di conversione).

Dal prossimo 12 luglio (giorno di entrata in vigore del Dpr), sono abilitati all’attività di certificazione energetica degli edifici (art. 2 del Dpr):

  • i tecnici in possesso di determinati requisiti più avanti dettagliati;
  • gli Enti pubblici e gli Organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell‘energia e dell’edilizia, che esercitano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico;
  • gli Organismi pubblici e privati qualificati per l’attività di ispezione nelle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, che devono essere accreditati presso l’Organismo nazionale italiano di accreditamento (articolo 4, comma 2, legge 99/2009),  o altro soggetto equivalente in ambito europeo;
  • le società di servizi energetici (ESCo), che operano conformemente alle direttive europee di riferimento.

 08/07/2013

 

 

 

 

I tecnici, dipendenti o liberi professionisti, per essere abilitati devono avere una laureamagistrale o specialistica (o da vecchio ordinamento) in una disciplina tecnica fra quelle elencate nel decreto, o diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria.

In più, devono essere iscritti all’Ordine o Collegio professionale di appartenenza e abilitati alla progettazione di edifici e impianti degli edifici in base alla legislazione vigente.

In mancanza di iscrizione all’Ordine o Collegio e abilitazione di cui sopra, devono conseguire attestato di frequenza e superare l’esame finale relativo a specificicorsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici.

Questi ultimi sono svolti, a livello nazionale, da Università, Organismi ed Enti di ricerca, Consigli, Ordini e Collegi professionali, provvisti di autorizzazione ministeriale. A livello regionale sono invece svolti direttamente da Regioni e Province autonome, altri soggetti di con competenze specifiche autorizzati dagli Enti locali.

L’allegato 1 del decreto definisce i contenuti minimi dei corsi, che devono durare almeno 64 ore.

I tecnici abilitati, per assicurare indipendenza e imparzialità, devono dichiarare l’assenza di conflitto di interessi, ovvero  il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare, o con i produttori dei materiali, o rispetto ai vantaggi che possano derivare al richiedente, che in ogni caso non deve essere il  coniuge o un  parente fino al quarto grado.

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