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Periodo di prova e Ticket licenziamento

Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere il c.d. “ticket di licenziamento” anche qualora quest’ultimo interrompa il periodo di prova e generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’ASpI.

A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 10358/2013, fornendo utili chiarimenti applicativi del nuovo contributo introdotto dalla Legge Fornero e successivamente modificata dalla “Legge di Stabilità 2013”.
A decorrere dal 1° gennaio 2013, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Al riguardo, l’INPS tiene a precisare che è stato introdotto un nesso tra il contributo e il teorico diritto all’ASpI da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato interrotto; conseguentemente, i datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.
Con riferimento all’anzianità aziendale, invece, va presa in considerazione quella maturata in relazione all’interrotto rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Pertanto, nell’anzianità sono inclusi anche i periodi a termine, solamente laddove sia intervenuta la trasformazione del rapporto di lavoro (quindi, in assenza di soluzione di continuità) ovvero nei casi in cui si sia dato luogo alla restituzione del contributo 1,40% (situazione che, comunque, comporta una stabilizzazione).
Viene atresì riconfermato che il termine per il pagamento del ticket è quello relativo alla denuncia successiva a quella del mese in cui si è verificata la risoluzione del rapporto di lavoro.

01/07/2013

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