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Bonus arredamento anche per chi acquista i mobili

Il bonus arredamento, introdotto dall’articolo 16, comma 2, del D.L. 63/2013, è entrato in vigore dal 6 giugno 2013. Si tratta, in sostanza, di un’agevolazione cumulabile con lo sconto principale della ristrutturazione che è stato prorogato fino al 31 dicembre 2013.

Esso è accessorio all’agevolazione del 50% sul recupero edilizio, dunque riguarda i medesimi soggetti che possono beneficiare di tale agevolazione.
Qualora non vi sia coincidenza tra l’intestatario della fattura di acquisto dei mobili e l’ordinante il bonifico, la detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, purché sulla fattura sia annotato che la spesa è stata sostenuta da chi intende usufruire della detrazione; mentre qualora non vi sia coincidenza tra il soggetto che ha sostenuto le spese di ristrutturazione e quello che ha sostenuto le spese per l’arredo della stessa abitazione, quest’ultimo non ha diritto di usufruire della detrazione delle spese per arredi, in quanto il bonus mobili è accessorio alla detrazione per la ristrutturazione edilizia.

In caso di immobile in comproprietà, il limite di euro 10.000 va ripartito tra i comproprietari tutti. 

Nell’ipotesi in cui le spese per la ristrutturazione edilizia siano state sostenute da uno dei coniugi e le spese per l’arredo della medesima abitazione dall’altro, quest’ultima detrazione non può essere riconosciuta al contribuente che non si avvale della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia. In sostanza, la detrazione spetta allo stesso soggetto che fruisce del 36% (50%).

26/6/2013

 

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