L’INPS con circolare nr 40 del 14/03/2013 (che si allega) ribadisce che il padre dipendente ha diritto a un giorno di congedo obbligatorio aggiuntivo e indipendentemente da quello della madre.
Inoltre, ha la facoltà di chiedere, con un preavviso di 15 giorni e in alternativa al congedo della madre, ulteriori 2 giorni di congedo.
Le nuove disposizioni obbligano i datori di lavoro a prestare al lavoratore padre alcune attenzioni che erano fin qui riservate solamente alla lavoratrice madre.
Infatti, a differenza della maternità (un evento sempre noto al datore di lavoro) la condizione del lavoratore padre richiede al datore di lavoro annotazioni prima non necessarie poiché, se è obbligatorio per il lavoratore fruirne, altrettanto obbligatorio per il datore di lavoro concederlo.
Diventa necessario, pertanto, annotare la data di nascita del figlio (o di ingresso dello stesso in caso di adozione/affido) poiché entro 5 mesi dalla nascita/affido il padre deve obbligatoriamente usufruire di un giorno di congedo.
Meno difficoltoso è la gestione dei due giorni di congedo facoltativo. In questo caso il datore di lavoro deve acquisire la dichiarazione della madre relativa alla rinuncia del congedo a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre.
Il lavoratore può comunicare all’INPS, per e-mail o per fax, il cambio indirizzo per la visita fiscale di malattia.
La novità si colloca nel processo di progressiva telematizzazione che ha reso evidente l’esigenza di attivare modalità di comunicazione tra gli utenti e l’istituto caratterizzate da sicurezza e tempestività al fine di garantire l’immediata ricezione delle informazioni. Tale facoltà è concessa ai lavoratori del solo settore privato, aventi diritto all’indennità di malattia, che necessitano di risiedere, durante il periodo di prognosi, presso un domicilio diverso da quello comunicato nel certificato medico.
I nuovi canali di trasmissione sono: la posta elettronica e il telefax.
Nel primo caso occorre inviare una e-mail all’indirizzo medicolegale.NOMESEDE@inps.it, dove NOMESEDE assume valore diverso in base alla residenza del dipendente.
Nel secondo caso occorre inviare una specifica comunicazione ai numeri di telefax, che ogni sede territoriale dovrà indicare tra quelli già attivi e disponibili presso la stessa struttura, dedicati ad uso esclusivo della funzione medico legale e, con particolare riferimento, alle persone incaricate della gestione delle visite mediche di controllo.
In alternativa è possibile fare istanza agli incaricati regionali del servizio FaxServer, reperibili nella intranet aziendale, in questo caso, sarà opportuno creare un nuovo numero FaxServer, associato alla casella di posta elettronica sopra indicata.
Il numero di fax deve essere comunicato all’inps, entro e non oltre il prossimo 31 gennaio, per la pubblicazione sul sito web ad uso degli utenti.