Pensionati, lavoratori in disoccupazione, cassa integrazione e mobilità e coloro che hanno ricevuto l’indennità ASpI nel 2013, possono scaricare il CUD 2014 online accedendo al portale INPS con il proprio PIN e utilizzando il servizio “CUD UNIFICATO 2014”, che presto verrà aggiornato, presente nella sezione Servizi Online nell’elenco di tutti i servizi. In alternativa è possibile seguire il percorso “Servizi per il cittadino” > “Fascicolo previdenziale per il cittadino” > “Modelli” > “Cud Unificato”. L’invio del CUD INPS 2014 può inoltre essere effettuato, su richiesta, al proprio indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) scrivendo all’indirizzo richiestaCUD@postacert.inps.gov.it.
Nel caso in cui si utilizzi la posta elettronica ordinaria è necessario allegare alla mail la domanda firmata e la copia fronte/retro del documento di riconoscimento del richiedente.
CUD 2014 cartaceo
Per ottenere il proprio CUD 2014 informa cartacea è possibile:
rivolgersi agli sportelli veloci degli uffici INPS dedicati, compresi gli uffici ex INPDAP ed ex ENPALS;
stampare il CUD cartaceo dalle postazioniinformatiche self service collocate nelle sedi INPS, utilizzando il proprio PIN INPS (leggi come ottenere il PIN INPS dispositivo);
rivolgersi alle Poste, rivolgendosi a qualsiasi ufficio postale, per richiedere la consegna del CUD 2014 attraverso il pagamento di 2,70 euro più IVA;
il CUD INPS 2014 può essere inoltre richiesto a CAF, patronati e centri di assistenza fiscale.
CUD 2014 a casa
In alternativa è anche possibile richiedere la consegna del CUD 2014 in forma cartacea direttamente a casa:
i pensionati residenti all’estero possono rivolgersi allo Sportello Mobile ai seguenti numeri telefonici dedicati 06.59054403 – 06.59053661 – 06.59055702 attivi dalle 8,00 alle 19,00 (ora italiana) fornendo i propri dati anagrafici e il codice fiscale;
i pensionati con più di 85 anni fruitori di indennità di accompagnamento possono richiedere l’invio del CUD 2014 cartaceo a domicilio telefonicamente all’operatore dello Sportello Mobile della propria sede INPS;
tutti i cittadini, o i loro familiari, possono fare specifica richiesta all’INPS telefonando al numero 803.164 gratuito se si chiama da telefono fisso e numero 06-164164 a pagamento per chi chiama da cellulare, o al numero verde 800-434320 con risponditore automatico, il CUD verrà inviato al domicilio noto all’INPS dell’interessato.
Tutto pronto per la telematizzazione dei congedi inerenti la maternità, infortunio e la malattia del figlio.
Le modifiche, in particolare, riguardano le nuove procedure d’invio telematico per la certificazione di maternità e la futura denuncia d’infortunio alla pubblica sicurezza.
In particolare:
– il certificato medico di gravidanza sul quale è indicata la data presunta del parto, il certificato di parto ed il certificato di interruzione di gravidanza, dovranno essere inviati all’INPS esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del SSN o con esso convenzionato, da parte della competente struttura sanitaria pubblica o privata (convenzionata con il SSN);
– verrà meno l’obbligo per i datori di lavoro di denunciare entro due giorni, all’autorità di Pubblica Sicurezza del comune in cui è avvenuto, l’accadimento infortunistico che abbia avuto per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni;
– anche il certificato medico, relativo all’assenza del lavoratore a causa della malattia del figlio, dovrà essere inviato per via telematica all’INPS direttamente dal medico che ha in cura il minore.
Le suddette novità, così come previsto dalla normativa stessa, dovranno essere rese operative mediante un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro il 21 dicembre 2013, con cui saranno precisate le specifiche modalità operative.
Fino ad allora, la consegna dei certificati deve avvenire con le vecchie regole: quindi, la lavoratrice trasmette quindi all’INPS, oltre che al datore di lavoro, i certificati di gravidanza, di parto e di interruzione della gravidanza. 20/11/2013
L’Inps ha precisato, con il messaggio 7990/2013, che la possibilità di erogazione dell’assegno per il nucleo familiare con almeno 3 figli minori ai cittadini extracomunitari di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo spetta solo ai Comuni, l’Inps funge solo da ente erogatore.
L’assegno per il nucleo familiare, è corrisposto ai lavoratori extracomunitari, sono esclusi quelli con contratto di lavoro stagionale, con riguardo ai familiari residenti in Italia, qualora il Paese di origine del lavoratore straniero non abbia stipulato con l’Italia una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia.
I Paesi che hanno stipulato con l’Italia una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia sono: Capoverde, Croazia, ex-Jugoslavia, Monaco, San Marino, Svizzera e Tunisia.
Possono beneficiare dell’assegno anche i figli ultra diciottenni che non siano studenti o apprendisti, qualora si trovino, a causa di un’infermità fisica o mentale, nell’impossibilità di lavorare.
Per poter usufruire di questo assegno, è necessario richiedere alla Sede Inps di competenza – utilizzando l’apposito modulo, disponibile anche sul sito www.inps.it – l’autorizzazione, che ha una validità annuale.