Diritti al padre – obblighi per i datori di lavoro
L’INPS con circolare nr 40 del 14/03/2013 (che si allega) ribadisce che il padre dipendente ha diritto a un giorno di congedo obbligatorio aggiuntivo e indipendentemente da quello della madre.
Inoltre, ha la facoltà di chiedere, con un preavviso di 15 giorni e in alternativa al congedo della madre, ulteriori 2 giorni di congedo.
Le nuove disposizioni obbligano i datori di lavoro a prestare al lavoratore padre alcune attenzioni che erano fin qui riservate solamente alla lavoratrice madre.
Infatti, a differenza della maternità (un evento sempre noto al datore di lavoro) la condizione del lavoratore padre richiede al datore di lavoro annotazioni prima non necessarie poiché, se è obbligatorio per il lavoratore fruirne, altrettanto obbligatorio per il datore di lavoro concederlo.
Diventa necessario, pertanto, annotare la data di nascita del figlio (o di ingresso dello stesso in caso di adozione/affido) poiché entro 5 mesi dalla nascita/affido il padre deve obbligatoriamente usufruire di un giorno di congedo.
Meno difficoltoso è la gestione dei due giorni di congedo facoltativo. In questo caso il datore di lavoro deve acquisire la dichiarazione della madre relativa alla rinuncia del congedo a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre.
Circolare INPS nr 40 del 14/03/2013
19/03/2013