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ANF per extracomunitari precisazioni dell’INPS

L’Inps ha precisato, con il messaggio 7990/2013, che la possibilità di erogazione dell’assegno per il nucleo familiare con almeno 3 figli minori ai cittadini extracomunitari di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo spetta solo ai Comuni, l’Inps funge solo da ente erogatore. 

L’assegno per il nucleo familiare, è corrisposto ai lavoratori extracomunitari, sono esclusi quelli con contratto di lavoro stagionale, con riguardo ai familiari residenti in Italia, qualora il Paese di origine del lavoratore straniero non abbia stipulato con l’Italia una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia. 

I Paesi che hanno stipulato con l’Italia una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia sono: Capoverde, Croazia, ex-Jugoslavia, Monaco, San Marino, Svizzera e Tunisia.

Possono beneficiare dell’assegno anche i figli ultra diciottenni che non siano studenti o apprendisti, qualora si trovino, a causa di un’infermità fisica o mentale, nell’impossibilità di lavorare.

Per poter usufruire di questo assegno, è necessario richiedere alla Sede Inps di competenza – utilizzando l’apposito modulo, disponibile anche sul sito www.inps.it – l’autorizzazione, che ha una validità annuale. 

21/05/2013

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