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Jobs act – l’ASDI

Dal 1° maggio 2015, in via sperimentale, entra in scena il nuovo assegno di disoccupazione (ASDI).

 

Il nuovo ammortizzatore sociale, nato con l’intento di fare da paracadute per chi ha esaurito l’intera NASpI, è rivolto a coloro che siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.

La novità deriva dal D.Lgs. n. 22/2015 – attuativo del Jobs act (L. n. 183/2014) – che, oltre alla suddetta tutela, ha introdotto anche il nuovo ammortizzatore sociale unico (NASpI) e la DIS-COLL.

Per il primo anno di applicazione dell’ASDI, è prevista una corsia preferenziale per alcune categorie di lavoratori; ed in particolare:

–          per i lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni;

–          per i lavoratori in età vicina al pensionamento, che non abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di quiescenza.

La durata massima dell’assegno è di 6 mesi e viene erogato mensilmente. Mentre l’importo è pari al 75% dell’ultima indennità NASpI percepita e, comunque, in misura non superiore all’ammontare dell’assegno sociale.

Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulaticon l’ASDI.

Inoltre, la corresponsione dell’ASDI è condizionata all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro.

La partecipazione alle iniziative di attivazione proposta è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.

Molti sono però ancora i punti da stabilire sull’Assegno di disoccupazione.

Infatti, all’art. 6 del Titolo III viene stabilito che il MEF, di concerto con il MLPS, dovranno emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 22/2015, un D.I. per definire:

 –          la situazione economica del nucleo familiare in termini di ISEE, che identifica la condizione di bisogno per accedere all’assegno di disoccupazione;

–          i criteri di priorità nell’accesso in caso di risorse insufficienti;

–          gli incrementi dell’ASDI per carichi familiari del lavoratore, comunque nel limite di un importo massimo;

–          i limiti ed i criteri di cumulabilità dei redditi da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell’ASDI;

–          i flussi informativi tra i servizi per l’impiego e l’INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’articolo 21 della Legge 8 novembre 2000, n. 328;

–          il sistema dei controlli posto in essere per evitare la fruizione illegittima della prestazione;

–          le modalità specifiche di erogazione della prestazione attraverso l’utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico.

Infine, l’ASDi sarà finanziata con le risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del ministero del Lavoro. La dotazione è pari a:

–          200 milioni di euro nel 2015;

–          200 milioni di euro per il 2016.

Nel limite dell’1% delle risorse attribuite al Fondo, possono essere finanziate attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l’impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi.

La gestione dell’ammortizzatore sociale verrà gestito direttamente dall’INPS, il quale riconosce il beneficio in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della presentazione, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione attraverso il proprio sito internet.

 

20/03/2015

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