
Stretta immediata sulla detrazione IVA
Dal 25/04/2017, il diritto alla detrazione dell’Iva potrà essere esercitato, non più fino all’invio della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, ma fino al momento di invio del modello relativo all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, cioè fino a 4 mesi dopo il 31 dicembre dell’anno dell’esigibilità.
Il decreto, entrato in vigore il 25/4/2017, non contiene alcuna disciplina transitoria: quindi, dal 30/04/2017 non dovrebbe essere più possibile detrarre l’Iva delle fatture datate 2015 o 2016.
Quindi, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi, l’Iva delle fatture datate 2015 e 2016 potrà essere detratta solo fino al 30/04/2017.
Fonte: il Sole 24 Ore
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