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Pagamenti agevolati cartelle entro il 28 febbraio 2014: chiarimenti da Equitalia

Equitalia, con un apposito comunicato stampa, chiarisce i principali aspetti relativi alla definizione agevolata delle cartelle.

Come noto, infatti, la Legge di stabilità 2014 ha consentito ai contribuenti di versare, entro il 28 febbraio, in un’unica soluzione, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi, al fine di poter beneficiare dello stralcio degli interessi di mora e di ritardata iscrizione a ruolo.

Il pagamento “agevolato” delle cartelle non riguarda però tutti i tributi, o almeno non nella stessa misura.
Viene chiarito che le entrate erariali come l’Irpef e l’Iva beneficiano integralmente dell’agevolazione, mentre per le entrate non erariali come il bollo dell’auto e le multe per violazione al codice della strada l’agevolazione è limitata agli interessi di mora.

Si sottolinea inoltre che non è impedita la definizione agevolata in presenza di rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre situazioni particolari, è invece poco chiaro il comportamento che dovrebbe essere adottato nel caso delle iscrizioni provvisorie in pendenza di ricorso.

Sono invece espressamente escluse dalla previsione le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i contributi di enti diversi da quelli ammessi e  i tributi locali non riscossi da Equitalia.

In ogni caso, occorre prestare particolare attenzione alle singoli situazioni dei contribuenti: gli stessi, infatti, non riceveranno alcuna comunicazione da Equitalia, anche nel caso in cui si possa beneficiare della nuova previsione.
Sarà quindi necessario chiedere agli sportelli il dettaglio del proprio debito (estratto di ruolo).

Una volta ottenuto l’estratto di ruolo si rende quindi necessario verificare la data in cui le somme sono state affidate all’agente della riscossione e il tipo di atto ricevuto.
Solo nel caso in cui le cartelle/avvisi rientrino nell’agevolazione il contribuente non dovrà pagare gli interessi di mora, che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti.

Mentre, come già anticipato, solo con riferimento alle cartelle/avvisi emessi per conto dell’Agenzia delle Entrate, e quindi riferite a entrate erariali, non si paga anche il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, indicati nella cartella di pagamento e nell’estratto di ruolo.

La somma dovuta,  dovrà essere versata, in un’unica soluzione, entro il 28 febbraio 2014, mediante bollettino postale F35 o direttamente agli sportelli Equitalia.

Qualora si preferisse la prima soluzione, si ricorda tuttavia che dovrà essere indicato tassativamente nel campo “Eseguito da” la dicitura “Definizione Ruoli – L.S. 2014”.

27/01/2014

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