Infortuni INAIL: nuova modalità di trasmissione
A partire dal 22 marzo 2016 l’obbligo di trasmissione telematica del certificato medico d’ infortunio o di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza.
Il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria, precedentemente profilato provvede all’inoltro all’INAIL, esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite la struttura sanitaria competente al rilascio.
Per l’abilitazione ai servizi online il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria devono inviare apposita richiesta alla sede INAIL competente per territorio.
In caso di malattia professionale l’invio del certificato medico vale, ai fini assicurativi e per le malattie contenute nell’elenco di cui all’art 139 T.U. 1124/1965, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo di denuncia.
In ogni caso, resta a carico del datore di lavoro l’obbligo di inoltrare la denuncia d’ infortunio all’Istituto entro due giorni e di malattia professionale entro cinque giorni da quello in cui ne ha avuto notizia. Il datore di lavoro, nella denuncia, deve obbligatoriamente inserire i dati relativi al numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico.
A darne notizia è l’INAIL con la Circolare n. 10/2016.
La novità deriva dal D.Lgs. n. 151/2015 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) il quale all’art. 21 reca varie semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Le modifiche normative si collocano nell’ambito degli interventi per i quali la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio d’ informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le Amministrazioni Pubbliche, deve avvenire esclusivamente in via telematica.
Le disposizioni predette, nel ridurre gli oneri amministrativi per i datori di lavoro, realizzano gli obiettivi di dematerializzazione dei flussi documentali relativi ai procedimenti amministrativi previsti dal D.Lgs. 82/2005 e determinano l’armonizzazione degli obblighi posti a carico del medico certificatore.
In riferimento all’obbligo d’invio telematico del certificato medico, da ultimo modificato dall’art. 21, co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 151/2015, è previsto che “qualunque medico presti la prima assistenza ad un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto Assicuratore”.
Da notare che il certificato d’ infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso in maniera telematica all’INAIL, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.
In merito al termine dell’invio della certificazione medica, invece, è stabilito che l’obbligo si considera correttamente assolto ogniqualvolta la compilazione del certificato e il relativo invio siano avvenuti entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza.
Resta, pertanto, a carico del datore di lavoro l’indicazione nella denuncia obbligatoria in modalità telematica dei riferimenti del certificato medico, i quali sono resi disponibili, sempre telematicamente, dall’Istituto Assicuratore.
Nulla cambia, circa gli obblighi del datore di lavoro, in merito al fatto che lo stesso debba inoltrare la denuncia d’ infortunio all’Istituto entro due giorni, o cinque in caso di malattia professionale, da quello in cui ne ha avuto notizia.
Passando all’obbligo di trasmissione telematica delle denunce all’Autorità di Pubblica Sicurezza, l’art. 21, co. 1, lett. c) del predetto Decreto Legislativo ha posto a carico dell’INAIL l’obbligo di inoltrare le informazioni relative alle denunce d’ infortunio in cooperazione applicativa ed esonerando il datore di lavoro da tale adempimento.
Si ricorda che tale obbligo è relativo agli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.
In fase di avvio e nelle more del completamento degli applicativi informatici che consentano la ricezione con la modalità sopra indicata da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, l’INAIL trasmette, a decorrere dal 22 marzo 2016, le predette denunce tramite PEC alle caselle di posta elettronica delle questure con procedure centralizzate.
25/03/2016