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Dichiarazione sostitutiva abbonamento canone RAI: approvato il Modello dall’Agenzia Entrate

Con il provvedimento del 24 marzo 2016 (Prot. 45059) l’Agenzia delle Entrate approva il modello di dichiarazione sostitutiva,

da rendere ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato e mediante il quale, esclusivamente il titolare di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, è chiamato a comunicare:

a) la non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;

b) la non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per suggellamento di cui all’articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246;

c) che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale;

d) il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva di cui alle lettere a), b) e c) precedentemente resa.

La dichiarazione sostitutiva è da presentarsi solo qualora il contribuente debba comunicare le condizioni di cui ai punti precedenti e può essere resa anche dall’erede in relazione all’utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.

Modalità di presentazione

Il modello è reso disponibile sia sul sito dell’Agenzia delle Entrate sia sul sito delle finanze si su quello della RAI (www.canone.RAI.it).

La presentazione deve avvenire telematicamente tramite applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel. La modalità di trasmissione cartacea è consentita solo qualora non sia possibile la trasmissione telematica.

In tal caso, il modello unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante è spedito a mezzo servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo “Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino”. Il modello si considera presentato nella data di spedizione risultante dal timbro postale.
In caso di presentazione telematica questa può essere fatta direttamente dal contribuente (o erede) oppure anche tramite intermediario abilitato il quale come da prassi dovrà consegnare al dichiarante una copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate e conservare l’originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal dichiarante unitamente alla copia del documento di identità del dichiarante stesso e alla delega alla sua trasmissione. La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate.
Le dichiarazioni sostitutive cartacee presentate all’Agenzia delle entrate, all’indirizzo sopra enunciato in data antecedente alla pubblicazione del provvedimento in esame si considerano comunque valide (e quindi non c’è necessità di inviare il modello) a condizione che siano state rese ai sensi dell’articolo 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e contengano tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa.

Termini di presentazione

Non è fissato un termine di presentazione ma il modello può essere presentato in ogni giorno dell’anno e produce effetti in base alla data di presentazione ed in base alla tipologia di dichiarazione sostitutiva resa.
In particolare, solo a regime, la dichiarazione sostitutiva di cui alle lettere a) e b) di cui in premessa presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, a partire dal 1° luglio dell’anno precedente, ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno solare di riferimento. La medesima dichiarazione sostitutiva, presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno solare di riferimento, ha effetto per il canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione.
Tuttavia, in via del tutto transitoria, la dichiarazione sostitutiva di cui alle lettere a) e b) presentata a mezzo del servizio postale dal 1° gennaio al 30 aprile 2016 e in via telematica fino al 10 maggio 2016 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016. La dichiarazione presentata a mezzo del servizio postale dal 1° maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016 e in via telematica dall’11 maggio 2016 al 30 giugno 2016 ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2016. La dichiarazione presentata dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017. La dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera c) ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazione. Infine, La dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera d) ha effetto per il canone dovuto dal mese in cui è presentata.

Chi attiva una nuova utenza

Il provvedimento precisa altresì che i soggetti che attivano una nuova utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, presentano la dichiarazione di cui a) e b) di cui in premessa entro la fine del primo mese successivo a quello di attivazione della fornitura di energia elettrica, con effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa. La dichiarazione presentata dal secondo mese successivo a quello di attivazione della fornitura di energia elettrica ha effetto secondo quanto esposto in precedenza (sezione “Termini di presentazione” del presente articolo). Solo in via transitoria per l’anno 2016, per le nuove utenze nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 la dichiarazione sostitutiva presentata a mezzo del servizio postale entro il 30 aprile 2016 e in via telematica fino al 10 maggio 2016 ha effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.

 

25/03/2016

 

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