Il 30 aprile scade il termine per la presentazione della dichiarazione Iva annuale 2017.
In caso di omissione dei versamenti, fino al 2016 gli importi non versati andavano a confluire nel saldo annuale del dichiarativo.
Con l’introduzione delle Comunicazioni Periodiche delle Liquidazioni IVA, sono ora queste ultime la fonte in base alla quale l’Amministrazione Finanziaria effettua il controllo tra versamenti dovuti e versamenti effettuati.
Per effetto di questa novità il quadro VL è mutato.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, riguardo la precompilata 2018, che il contribuente che ha già trasmesso il 730 e ha riscontrato un errore, può annullare la dichiarazione precedente e inviare, tramite l’applicazione web, una nuova dichiarazione a partire dal 28 maggio (operazione possibile una sola volta fino al 20 giugno).
Dopo il 20 giugno sarà possibile correggere la dichiarazione precedentemente inviata esclusivamente presentando al CAF o al professionista un 730 integrativo, entro il 25 ottobre.
Con la Circolare n. 5 del 19 febbraio 2018, l’INL ha fornito importanti indicazioni operative sull’ istallazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art.4 della legge n.300/1970.
Tuttavia, però, non è variata la documentazione che i datori di lavoro devono presentare per ottenere il consenso positivo, rispettando le indicazioni disposte dal Ministero del lavoro del 10 marzo 2017.
L’Ispettorato, nella circolare, precisa che l’attività di controllo è legittima solo se strettamente funzionale alla tutela dell’interesse dichiarato, il quale non può essere modificato nel corso del tempo nemmeno se vengano invocate altre ragioni legittimanti il controllo stesso, ma non dichiarate nell’istanza di autorizzazione.