Pagamento stipendi con mezzi tracciabili dal 1° luglio 2018

Dal 1° luglio 2018 scatta l’obbligo di tracciare i pagamenti di stipendi ed anticipazioni, pena pesanti sanzioni.
In virtù della Legge di Bilancio 2018, i datori di lavoro ed i committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione e gli eventuali anticipi attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
• bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
• strumenti di pagamento elettronico;
• pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
• emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge,

 

Posticipata la fatturazione elettronica per il carburante

Slitta al 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica per la cessione di gasolio e benzina per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.

Sopravvive fino al 31 dicembre 2018 la carta carburanti e dal 1° luglio 2018 la deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette in applicazione dell’articolo 164 del Tuir sarà possibile solo se il pagamento avverrà in forma tracciata.
Questo è il compromesso raggiunto dal Dl 79/2018 (pubblicato ieri in «Gazzetta Ufficiale») per conciliare le esigenze dei distributori e delle imprese che avevano chiesto a più riprese la proroga dell’avvento della fattura elettronica per tutti gli acquisti effettuati dalle partite Iva dai distributori stradali di carburante.

Tirocini – verifiche sulla genuinità della formazione

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 8 del 18 aprile 2018, con la quale fornisce alcune indicazioni operative che possano essere utili al corretto inquadramento dei tirocini, in particolare di quelli extracurriculari.

L’attività di vigilanza è principalmente finalizzata alla verifica della genuinità dei rapporti formativi in quanto, l’organizzazione dell’attività dei tirocinanti, può presentare aspetti coincidenti con i rapporti di lavoro subordinato.

È pertanto necessario che la verifica ispettiva valuti complessivamente le modalità di svolgimento del tirocinio in modo tale da poter ritenere l’attività del tirocinante effettivamente funzionale all’apprendimento e non piuttosto all’esercizio di una mera prestazione lavorativa.

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