Dal 1° luglio 2018 scatta l’obbligo di tracciare i pagamenti di stipendi ed anticipazioni, pena pesanti sanzioni.
In virtù della Legge di Bilancio 2018, i datori di lavoro ed i committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione e gli eventuali anticipi attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
• bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
• strumenti di pagamento elettronico;
• pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
• emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge,
Slitta al 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica per la cessione di gasolio e benzina per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.
Sopravvive fino al 31 dicembre 2018 la carta carburanti e dal 1° luglio 2018 la deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette in applicazione dell’articolo 164 del Tuir sarà possibile solo se il pagamento avverrà in forma tracciata.
Questo è il compromesso raggiunto dal Dl 79/2018 (pubblicato ieri in «Gazzetta Ufficiale») per conciliare le esigenze dei distributori e delle imprese che avevano chiesto a più riprese la proroga dell’avvento della fattura elettronica per tutti gli acquisti effettuati dalle partite Iva dai distributori stradali di carburante.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 8 del 18 aprile 2018, con la quale fornisce alcune indicazioni operative che possano essere utili al corretto inquadramento dei tirocini, in particolare di quelli extracurriculari.
L’attività di vigilanza è principalmente finalizzata alla verifica della genuinità dei rapporti formativi in quanto, l’organizzazione dell’attività dei tirocinanti, può presentare aspetti coincidenti con i rapporti di lavoro subordinato.
È pertanto necessario che la verifica ispettiva valuti complessivamente le modalità di svolgimento del tirocinio in modo tale da poter ritenere l’attività del tirocinante effettivamente funzionale all’apprendimento e non piuttosto all’esercizio di una mera prestazione lavorativa.