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Casse edili: precisazioni rilascio del Durc

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 8367 del 2/5/2012, ha ulteriormente chiarito quali siano i requisiti delle Casse edili legittimate al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

In particolare, viene chiarito che le casse edili operanti a livello territoriale, non costituite da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e che non attuino il principio della“reciprocità”, non possono rilasciare in nessun caso il Durc.

Il M.L.P.S., in risposta ad alcune richieste, ha chiarito che, ai fini della verifica della legittimazione al rilascio del Durc, bisogna rispettare sia il requisito di “rappresentatività” che di “reciprocità”.

Prima di introdurre i requisiti che stabiliscono la legittimità a svolgere l’attività certificativa, il M.L.P.S. introduce la definizione di Ente bilaterale, intendendo per tali gli “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro mediante la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva […]”.

Come è noto, sono legittimati al rilascio del Durc:

1. l’INPS;

2. l’INAIL;

3. altri eventuali gestori di forme di contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché le Casse edili.

Nella nota in commento, il Ministero ribadisce i due elementi essenziali che devono sussistere affinché la certificazione rilasciata dagli Enti su richiamati abbia validità, vale a dire:

›          essere organismi costituiti per iniziativa di uno o più associazioni di datori di lavoro o prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative (“rappresentatività”);

›          applicare il principio di reciprocità con le altre Casse edili regolarmente costituite (“reciprocità”).

Il principio della “RAPPRESENTATIVITA’”.

Nel D.M. 24/10/2007  viene specificato che il Durc può essere rilasciato, per i lavoratori dell’edilizia, anche dalle Casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale, che siano per ciascuna parte comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Principio della “RECIPROCITA’”.

Altro requisito è la reciprocità, lo stesso è assicurato dalla cooperazione telematica con la  Commissione nazionale paritetica per le Casse edili.

Si tratta di un requisito imprescindibile. Infatti, qualora le Casse edili non applichino tale requisito con altre Casse edili regolarmente costituite, non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva.

Qualora gli enti bilaterali non siano in possesso dei predetti requisiti non possono rilasciare il Durc; pertanto, eventuali attestazioni di regolarità rilasciate da tali Casse devono intendersi inefficaci a tutti gli effetti di legge.

Durc non autocertificabile

A far chiarezza sulla questione è intervenuto il Ministero del Lavoro con la nota n. 619 del 16.1.2012 confermando la non autocertificabilità del Durc, poiché è impossibilesostituire una dichiarazione di regolarità contributiva da parte del soggetto interessato con una semplice dichiarazione.

A conferma di ciò sono intervenuti l’INPS e l’INAIL, precisando che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura:

“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Rimane l’obbligo per le stazioni appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti, di acquisire d’ufficio il Durc.

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