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Assegno di natalità – procedure INPS

Sono cambiate le procedure INPS per gestire le domande e l’erogazione dell’assegno di natalità dal 01/01/2017, aggiornate con una serie di controlli incrociati rispetto alle dichiarazioni ISEE. Le istruzioni sono contenute nel messaggio 261/2017 dell’istituto previdenziale.
Il Bonus Bebè è stato previsto dalla Legge di Stabilità (commi da 125 a 129 dell’articolo 1 della legge 190/2014), spetta per ogni figlio nato fra il 2015 e il 2017 e va da 80 a 160 euro al mese a seconda dell’ISEE familiare (non superiore a 25.000 euro). Il Bonus è destinato alle famiglie con un figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017.

L’assegno è annuale ma viene versato ogni mese, fino al terzo anno di vita del bambino o dal suo ingresso in famiglia.
Il punto sono i dati che il contribuente autodichiara compilando la DSU quando richiede l’ISEE, fra cui ci sono quelli relativi al patrimonio mobiliare. L’Agenzia delle Entrate effettua controlli incrociando le autodichiarazioni con i dati disponibili in Anagrafe Tributaria. Se emergono omissioni o differenze, invia comunicazione all’INPS.
L’istituto, dallo scorso 1 gennaio 2017, in questi casi sospende automaticamente l’istruttoria relativa alla domanda di prestazione, e invia automaticamente un avviso al contribuente, che indica la sospensione dell’istruttoria e contiene la richiesta di presentare entro 30 giorni una nuova DSU (dichiarazione sostitutiva unica), con le informazioni precedentemente omesse o esposte in difformità con i dati risultati dai controlli del Fisco. Non solo: la stessa procedura, per le domande che era già state accolte, sospende l’erogazione dell’assegno di natalità, sempre inviando automatico avviso al contribuente con le stesse richieste di cui sopra.
L’avviso INPS arriva nella casella di posta elettronica certificata (PEC), dell’utente o del patronato attraverso il quale è stata inoltrata la pratica, oppure per posta, via raccomandata. La sospensione prosegue fino a quando il contribuente non risponde, presentando nuova DSU o documentazione che consenta di superare le divergenze e concludere l’istruttoria

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